(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del
                           20 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' ed oggetto
    1.  Al  fine  di incentivare e promuovere lo sviluppo turistico e
sociale  del  Piemonte,  la  Regione  riconosce e tutela le attivita'
realizzate  dalle  associazioni e dagli enti senza fine di lucro che,
nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi
della  legge  29 marzo  2001,  n.  135  (Riforma  della  legislazione
nazionale  del  turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48
(Valorizzazione  e  promozione dell'associazionismo), ed in specifico
attraverso  l'attivazione  e  lo  svolgimento di attivita' educative,
didattiche,  culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale
rivolte   ai   giovani  fino  ai  ventinove  anni,  per  mezzo  della
realizzazione  sul  territorio  regionale  di campeggi autorganizzati
temporanei educativo-didattici.