(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 20 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto 1. Al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo turistico e sociale del Piemonte, la Regione riconosce e tutela le attivita' realizzate dalle associazioni e dagli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ed in specifico attraverso l'attivazione e lo svolgimento di attivita' educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni, per mezzo della realizzazione sul territorio regionale di campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici.