(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
                          2 dicembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995
    1. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 8 aprile 1995, n.
43  (Norme  per  la  gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli
animali  d'affezione  e  la prevenzione del randagismo) e' sostituito
dal seguente:
    «2.  I  proprietari  e  i  detentori  a  qualsiasi titolo di cani
provvedono,  entro  il  sessantesimo  giorno  di  vita  dell'animale,
all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina».
    2.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995
e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Tra  l'iscrizione  e l'identificazione di cui all'Art. 3
non  devono  trascorrere  piu'  di  trenta  giorni,  fatte  salve  le
eccezioni  individuate dal regolamento della giunta regionale, di cui
all'Art. 3, comma 3».
    3.  Il  comma  3  dell'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995 e'
abrogato.