(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 2 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995 1. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e' sostituito dal seguente: «2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono, entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995 e' inserito il seguente: «2-bis. Tra l'iscrizione e l'identificazione di cui all'Art. 3 non devono trascorrere piu' di trenta giorni, fatte salve le eccezioni individuate dal regolamento della giunta regionale, di cui all'Art. 3, comma 3». 3. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 43/1995 e' abrogato.