(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del
                          20 gennaio 2003)

                IL PRESIDENTE DELLLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato dall'art.1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1;
    Visto  l'Art.  125  della  Costituzione,  cosi'  come  modificato
dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3;
    Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 «Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative»;
    Visto,  in  particolare, l'Art. 5 della suddetta legge che rinvia
ad  un  successivo  regolamento  della giunta regionale la disciplina
dell'archivio regionale dei trasgressori;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 13 del 7 gennaio
2003  concernente  «Regolamento di attuazione dell'Art. 5 della legge
regionale  28 dicembre  2000,  n.  81  (Disposizioni  in  materia  di
sanzioni  amministrative).  Istituzione  e  disciplina  dell'archivio
regionale  dei trasgressori», acquisiti i pareri del comitato tecnico
della  programmazione  di  cui  all'Art.  26,  comma  3,  della legge
regionale  17 marzo  2000,  n.  26,  nonche'  dei dipartimenti di cui
all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto

    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 5 della legge
regionale  28 dicembre  2000,  n.  81  (Disposizioni  in  materia  di
sanzioni   amministrative),   istituisce   l'archivio  regionale  dei
trasgressori,  di  seguito  definito  «Archivio»,  e ne disciplina la
tenuta ed il funzionamento.