(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 20 gennaio 2003) IL PRESIDENTE DELLLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art.1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 125 della Costituzione, cosi' come modificato dall'Art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,n. 3; Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative»; Visto, in particolare, l'Art. 5 della suddetta legge che rinvia ad un successivo regolamento della giunta regionale la disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 13 del 7 gennaio 2003 concernente «Regolamento di attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), istituisce l'archivio regionale dei trasgressori, di seguito definito «Archivio», e ne disciplina la tenuta ed il funzionamento.