(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 39/2000 1. Dopo la lettera c), del comma 2, dell'Art. 1 della legge 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e' aggiunta la seguente. «c-bis) disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi.». 2. Il comma 3, dell'Art. 1 della legge regionale n. 39/2000, e' sostituito dal seguente: «3. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).».