(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
                      n. 1 del 10 gennaio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 39/2000
    1.  Dopo  la  lettera  c),  del  comma 2, dell'Art. 1 della legge
21 marzo 2000,  n.  39 (legge forestale della Toscana) e' aggiunta la
seguente.
    «c-bis) disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto
dei principi fondamentali della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge
quadro in materia di incendi boschivi.».
    2.  Il  comma 3, dell'Art. 1 della legge regionale n. 39/2000, e'
sostituito dal seguente:
    «3.  Il  riordino e la riforma della normativa vigente in materia
forestale  sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e  per  la  semplificazione  amministrativa), del decreto legislativo
4 giugno  1997,  n.  143  (Conferimento  alle  Regioni delle funzioni
amministrative  in  materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione  centrale),  del  decreto  legislativo  31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  Regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della  legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a
norma  dell'Art.  7  della  legge  5 marzo 2001, n. 57) e della legge
regionale   6 febbraio   1998,  n.  9  (Attribuzione  delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  agricoltura, foreste, caccia, pesca,
sviluppo  rurale,  agriturismo,  alimentazione conferite alla Regione
dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).».