(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e persegue le seguenti finalita': a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riferimento all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari; e) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati. 2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'Art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonche' per la sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di vendita di cui all'Art. 7, comma 7.