(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del
                          12 febbraio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e
persegue le seguenti finalita':
      a)  la  trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di
impresa e la libera circolazione delle merci;
      b) la  tutela  del  consumatore,  con  particolare  riferimento
all'informazione,   alla   possibilita'   di  approvvigionamento,  al
servizio  di  prossimita',  all'assortimento  e  alla  sicurezza  dei
prodotti;
      c) l'efficienza,  la  modernizzazione  e lo sviluppo della rete
distributiva,  nonche'  l'evoluzione  dell'offerta, anche al fine del
contenimento dei prezzi;
      d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
      e) la  tutela  attiva  e  l'ammodernamento delle aree mercatali
anche  attraverso  forme  di  collaborazione  fra soggetti pubblici e
privati.
    2.  La  disciplina di cui alla presente legge non si applica agli
imprenditori  agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita
dei  propri  prodotti  ai  sensi  dell'Art. 4 del decreto legislativo
18 maggio  2001,  n.  228 (Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'Art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo
che  per  le  disposizioni  relative  alla  concessione  dei posteggi
nonche'  per la sostituzione nell'esercizio dell'attivita' di vendita
di cui all'Art. 7, comma 7.