(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 1. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)» e' sostituito dal seguente: «2. L'agenzia al fine di favorire l'ammodernamento delle strutture agricole, la riqualificazione del territorio, la tutela delle produzioni agroalimentari, nonche' la tutela dell'ambiente attraverso la razionale gestione della fauna selvatica: a) opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari; b) sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale; c) svolge attivita' di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione, nonche' sugli aspetti produttivi e sanitari della fauna selvatica; d) svolge attivita' di controllo tecnico e di vigilanza nel settore delle produzioni agricole.».