(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del
                          12 febbraio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37
    1.  Il  comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 1993,
n.   37   «Istituzione  dell'agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  e
l'innovazione  nel  settore agricolo-forestale (ARSIA)» e' sostituito
dal seguente:
    «2.   L'agenzia   al  fine  di  favorire  l'ammodernamento  delle
strutture  agricole,  la  riqualificazione  del territorio, la tutela
delle  produzioni  agroalimentari,  nonche'  la  tutela dell'ambiente
attraverso la razionale gestione della fauna selvatica:
      a) opera,  quale  strumento  essenziale  di  riferimento,  come
intermediario  tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed
i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;
      b) sviluppa  azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed
al  trasferimento  dell'innovazione  di  processo  e  di prodotto nel
settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale;
      c) svolge   attivita'  di  assistenza  tecnica  in  materia  di
produzione,  trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli
e  per  l'introduzione  di  innovazioni  tecnico-produttive tese alla
tutela  della  salute  degli  operatori  agricoli,  alla salvaguardia
dell'ambiente    naturale,    al    risparmio   energetico   e   alla
razionalizzazione  dei  mezzi  di  produzione,  nonche' sugli aspetti
produttivi e sanitari della fauna selvatica;
      d) svolge  attivita'  di  controllo  tecnico e di vigilanza nel
settore delle produzioni agricole.».