(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
                          28 febbraio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  11  della  legge  regionale  8 marzo 2000, n. 22
(Riordino  delle  norme  per  l'organizzazione del servizio sanitario
                             regionale).
    1.   Dopo   il   comma  5  dell'Art.  11  della  legge  regionale
8 marzo 2000,  n.  22  (Riordino delle norme per l'organizzazione del
servizio sanitario regionale) e' inserito il seguente:
    «5-bis.  Agli  amministratori  delle societa' costituite ai sensi
del  comma  5,  che siano dipendenti della Regione, di enti e aziende
regionali,   nonche'   di  enti  e  aziende  del  servizio  sanitario
regionale,  si applicano le disposizioni dell'Art. 23-bis del decreto
legislativo  30 marzo 2001,  n.  165 (Norme generali sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche), come
modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.».