(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 28 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 11 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale). 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 11 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) e' inserito il seguente: «5-bis. Agli amministratori delle societa' costituite ai sensi del comma 5, che siano dipendenti della Regione, di enti e aziende regionali, nonche' di enti e aziende del servizio sanitario regionale, si applicano le disposizioni dell'Art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.».