(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 55 del 24 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Determinazione della percentuale dei posti riservati ai passaggi interni 1. In attuazione dell'art. 30-bis della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, inserito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9, le percentuali dei posti vacanti della dotazione organica da ricoprire mediante passaggi interni nel sistema di classificazione del personale del ruolo unico regionale appartenente alle categorie A, B e C sono determinate nelle seguenti misure, operando, nel caso di frazioni pari o superiori a 0,5, un arrotondamento per eccesso: a) per l'accesso alle posizioni economiche B1, B2 e B3 della categoria B: 50 per cento; b) per l'accesso alle posizioni economiche C1 e C2 della categoria C: 30 per cento; c) per l'accesso alla posizione economica D della categoria D: 30 per cento. 2. Per l'anno 2002 la determinazione dei posti riservati, in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, e' effettuata, per ciascuna delle posizioni interessate, sui posti vacanti alla data del 1° gennaio 2002. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 27 novembre 2002 VIERIN