(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.
                      55 del 24 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Determinazione  della  percentuale  dei  posti  riservati ai passaggi
                               interni
    1.   In   attuazione   dell'art.  30-bis  della  legge  regionale
23 ottobre  1995,  n.  45, inserito dall'art. 2, comma 1, della legge
regionale 22 marzo 2000, n. 9, le percentuali dei posti vacanti della
dotazione organica da ricoprire mediante passaggi interni nel sistema
di   classificazione   del   personale   del  ruolo  unico  regionale
appartenente  alle categorie A, B e C sono determinate nelle seguenti
misure,  operando,  nel  caso  di frazioni pari o superiori a 0,5, un
arrotondamento per eccesso:
      a) per  l'accesso  alle  posizioni economiche B1, B2 e B3 della
categoria B: 50 per cento;
      b) per  l'accesso  alle  posizioni  economiche  C1  e  C2 della
categoria C: 30 per cento;
      c) per  l'accesso alla posizione economica D della categoria D:
30 per cento.
    2.  Per  l'anno  2002  la  determinazione dei posti riservati, in
applicazione  delle percentuali di cui al comma 1, e' effettuata, per
ciascuna delle posizioni interessate, sui posti vacanti alla data del
1° gennaio 2002.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 27 novembre 2002
                               VIERIN