(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 8 del 25 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, primo comma, lettera q), dello statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica e di accompagnatore di turismo equestre allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.