(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 8 del 25 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato di tradizione e ne valorizza e tutela le tecniche di lavorazione e i relativi prodotti, anche mediante la qualificazione dei produttori operanti nel settore.