(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 8
                        del 25 febbraio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato di tradizione
e  ne  valorizza  e  tutela  le  tecniche di lavorazione e i relativi
prodotti,  anche  mediante  la qualificazione dei produttori operanti
nel settore.