(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 5 giugno 2001)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 1059 del
9 aprile 2001.
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma  1  dell'Art.  13  del decreto del presidente della
provincia 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito:
    «1.  L'ufficio  provinciale  servizio  antincendi  provvede  alle
verifiche periodiche di idoneita' dei veicoli, su specifica richiesta
del proprietario del veicolo, nei seguenti periodi di tempo:
      a) per gli autoveicoli adibiti al trasporto infermi ogni anno;
      b) per  i  veicoli  con  peso totale superiore a 3,5 tonnellate
ogni tre anni;
      c) per  i  veicoli  con  peso totale fino a 3,5 tonnellate ogni
cinque anni.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 10 maggio 2001
                             DURNWALDER
Registato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Registro n. 1, foglio n. 16