(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino Alto-Adige n. 54 del 31 dicembre 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Oggetto della legge e sfera di applicazione
    1.  La  presente  legge  disciplina il servizio per la protezione
civile  e  modifica  e  integra  la normativa riguardante il servizio
antincendi,  in  attuazione  dello  statuto  speciale  per la Regione
Trentino  Alto-Adige  e  delle  norme  di  attuazione  in  materia di
urbanistica   ed   opere   pubbliche,  nonche'  delle  corrispondenti
disposizioni dello Stato e della Regione.
    2.  Le  attivita'  per  la  protezione  civile  sono dirette alla
previsione  e  alla  prevenzione  delle  varie ipotesi di rischio, al
soccorso e all'assistenza delle popolazioni sinistrate e a ogni altra
attivita' necessaria e indifferibile volta a superare l'emergenza e a
garantire  il  ripristino dei servizi di pubblico interesse nonche' a
favorire  la  ricostruzione dei beni pubblici e privati danneggiati o
distrutti.
    3.  All'attuazione  delle  attivita'  per  la  protezione  civile
provvedono,   secondo   i  rispettivi  ordinamenti  e  le  rispettive
competenze,    l'amministrazione    provinciale,    i    comuni,   le
amministrazioni dello Stato, i servizi antincendi e per la protezione
civile  e  vi concorrono gli enti pubblici e privati, le associazioni
di  volontariato per la protezione civile riconosciute e gli istituti
di ricerca scientifica con finalita' di protezione civile.
    4.  Al  verificarsi  di  eventi  suscettibili di provocare, anche
temporaneamente,  situazioni  di  pericolo  per  la  collettivita'  e
difficolta'  di  intervento  per  le  strutture locali, il presidente
della  provincia  o  il  centro  operativo  provinciale  attivano  le
procedure e le strutture previste in attuazione della presente legge.
    5.  Il  servizio  antincendi tutela l'incolumita' delle persone e
l'integrita'  delle  cose mediante la prevenzione ed estinzione degli
incendi  e, in generale, mediante l'apporto di soccorsi tecnici. Esso
e'  anche  una  fondamentale  componente  e struttura operativa della
protezione civile.