(Pubblicata  nel  num. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
          Trentino-Alto Adige n. 1-bis del 10 gennaio 2003)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga
la presente legge:
                               Art. 1.
Modifica  della  legge  provinciale  10 ottobre 1997, n. 14, recante:
«Provvedimenti   di  attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  marzo  1977,  n.  235,  in  materia  di  produzione e
                distribuzione di energia elettrica».

    1.  Dopo l'Art. 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14,
e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  2-bis  (Disposizioni  relative alla commercializzazione di
energia  elettrica).  -  1.  A  decorrere  dal  10 gennaio 2003 nella
provincia  autonoma  di  Bolzano  e'  affidata  alla  societa' di cui
all'Art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 marzo
1977, n. 235, come modificato e integrato, dal decreto legislativo 11
novembre  1999,  n. 463, nonche' a societa' controllate o partecipate
dalla  medesima,  la  gestione  dell'energia elettrica spettante alla
provincia  autonoma  ai sensi dell'Art. 13 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670; il gestore e' tenuto a
cedere  l'energia  elettrica  per  gli  usi di servizio pubblico o di
pubblica  utilita'  della  provincia,  dei  comuni e degli altri enti
locali, anche espletati a mezzo di apposite forme gestionali, nonche'
per  gli usi degli altri enti pubblici, organismi di diritto pubblico
e organizzazioni e associazioni di volontariato e senza fini di lucro
operanti  per  compiti  di  interesse  pubblico e generale. La giunta
provinciale,  con  l'atto di concreta assegnazione del compito di cui
sopra,  approva  un  elenco  ricognitivo  delle categorie di soggetti
indicati nel presente comma.
    2.  L'esercizio  delle  funzioni e delle attivita' concernenti la
gestione  dell'energia  elettrica  di  cui  al presente articolo e il
rimborso,  ossia  l'indennizzo  delle  spese,  costi  o  altri  oneri
sostenuti  dal  gestore  nell'ambito  del servizio sopraindicato sono
regolati  e  stabiliti  con  delibera  dalla  giunta  provinciale che
determina  anche  il  prezzo  o la tariffa di cessione attenendosi al
criterio  della  riduzione  tra  il  cinque  e il dieci per cento del
prezzo medio di mercato nazionale.