(Pubblicata nel num. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1-bis del 10 gennaio 2003) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la presente legge: Art. 1. Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, recante: «Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica». 1. Dopo l'Art. 2 della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e' inserito il seguente articolo: «Art. 2-bis (Disposizioni relative alla commercializzazione di energia elettrica). - 1. A decorrere dal 10 gennaio 2003 nella provincia autonoma di Bolzano e' affidata alla societa' di cui all'Art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato, dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nonche' a societa' controllate o partecipate dalla medesima, la gestione dell'energia elettrica spettante alla provincia autonoma ai sensi dell'Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; il gestore e' tenuto a cedere l'energia elettrica per gli usi di servizio pubblico o di pubblica utilita' della provincia, dei comuni e degli altri enti locali, anche espletati a mezzo di apposite forme gestionali, nonche' per gli usi degli altri enti pubblici, organismi di diritto pubblico e organizzazioni e associazioni di volontariato e senza fini di lucro operanti per compiti di interesse pubblico e generale. La giunta provinciale, con l'atto di concreta assegnazione del compito di cui sopra, approva un elenco ricognitivo delle categorie di soggetti indicati nel presente comma. 2. L'esercizio delle funzioni e delle attivita' concernenti la gestione dell'energia elettrica di cui al presente articolo e il rimborso, ossia l'indennizzo delle spese, costi o altri oneri sostenuti dal gestore nell'ambito del servizio sopraindicato sono regolati e stabiliti con delibera dalla giunta provinciale che determina anche il prezzo o la tariffa di cessione attenendosi al criterio della riduzione tra il cinque e il dieci per cento del prezzo medio di mercato nazionale.