(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 26 novembre 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni per le elezioni del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia 1. La presente legge stabilisce le misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle prime elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia. 2. Per lo svolgimento delle prime elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia i presidenti di seggio sono scelti nell'ambito dell'albo previsto dall'Art. 44 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonche' modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1), nella composizione risultante alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali. A tal fine la provincia richiede alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol l'elenco dei presidenti iscritti all'albo e lo trasmette alla cancelleria della Corte di appello di Trento entro il quarantesimo giorno precedente a quello delle elezioni. 3. La giunta provinciale promuove specifici programmi di formazione e di aggiornamento dei presidenti di seggio, assumendone le spese. Ai partecipanti alle predette attivita' formative e' corrisposta, a carico del bilancio provinciale, un'indennita' di presenza giornaliera stabilita dalla giunta provinciale fino ad una misura massima pari al compenso spettante ai presidenti di seggio. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalita' indicate nell'allegata tabella A.