(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 49 del 26 novembre 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
    la seguente legge:
                               Art. 1.
  Disposizioni per le elezioni del consiglio provinciale di Trento
                  e del presidente della provincia
    1.   La   presente   legge  stabilisce  le  misure  organizzative
necessarie  per  lo  svolgimento  delle  prime elezioni del consiglio
provinciale e del presidente della provincia.
    2.   Per  lo  svolgimento  delle  prime  elezioni  del  consiglio
provinciale  e  del presidente della provincia i presidenti di seggio
sono  scelti  nell'ambito dell'albo previsto dall'Art. 44 della legge
regionale  30 novembre  1994,  n.  3  (Elezione diretta del sindaco e
modifica  del  sistema  di  elezione  dei  consigli  comunali nonche'
modifiche   alla   legge  regionale  4 gennaio  1993,  n.  1),  nella
composizione  risultante  alla data di pubblicazione del manifesto di
indizione  dei  comizi  elettorali.  A tal fine la provincia richiede
alla  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  l'elenco dei presidenti
iscritti  all'albo  e  lo  trasmette  alla cancelleria della Corte di
appello  di  Trento  entro il quarantesimo giorno precedente a quello
delle elezioni.
    3.   La   giunta  provinciale  promuove  specifici  programmi  di
formazione  e  di aggiornamento dei presidenti di seggio, assumendone
le  spese.  Ai  partecipanti  alle  predette  attivita'  formative e'
corrisposta,  a  carico  del  bilancio  provinciale, un'indennita' di
presenza  giornaliera  stabilita dalla giunta provinciale fino ad una
misura massima pari al compenso spettante ai presidenti di seggio.
    4.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'applicazione del
presente   articolo   si   provvede  secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegata tabella A.