(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 7 gennaio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 50 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 e seguenti modifiche; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg; Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e seguenti modifiche; Visto l'art. 6 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 2294 di data 20 settembre 2002 E m a n a la seguente modifica all'art. 60 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg: Art. 1. Modificazione dell'art. 60 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg 1. Nell'Art. 60 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 marzo 2002, n. 5-95/Leg (Nuovo regolamento di contabilita' delle aziende di promozione turistica d'ambito del Trentino), al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Parimenti, qualora l'azienda ritenga fondatamente che il commissariamento previsto dall'art. 10, comma 1, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) possa essere attivato prima del 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le medesime disposizioni del predetto decreto del presidente della giunta provinciale n. 11-41/Leg del 1991, ancorche' abrogate, fino alla data di conclusione del periodo di liquidazione di cui al comma 2 del precitato art. 10 della medesima legge provinciale n. 8 del 2002.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2002 Registro n. 1, foglio n. 12