(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del
                          20 febbraio 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 16-8427 del
17 febbraio 2003;

                             E m a n a
il seguente regolamento:

    Regolamento di iscrizione all'albo regionale degli insegnanti nei
corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n.
49).
                               Art. 1.
                           Albo regionale
    1. Gli insegnanti interessati a ottenere incarichi di docenza nei
corsi  di orientamento musicale organizzati dai comuni ai sensi della
legge  regionale  3  settembre  1991, n. 49 (Norme per sostegno delle
attivita'  formative  nel  settore  bandistico,  corale, strumentale,
delle   associazioni,  scuole  ed  istituti  musicali  nella  Regione
Piemonte),  devono  risultare  iscritti  all'albo regionale di cui al
presente regolamento.
    2.   I  comuni  assegnano  incarichi  di  docenza  nei  corsi  di
orientamento  musicale soltanto agli insenanti che risultano iscritti
all'albo  regionale  con  abilitazione  all'insegnamento nello stesso
tipo di corso organizzato.
    3.  L'albo  e'  conservato  e aggiornato dalla Regione Piemonte -
direzione promozione attivita' culturali istruzione e spettacolo.
    4. L'iscrizione all'albo regionale e' gratuita.