(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Vista la legge regionale 3 settembre 1991, n. 49; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 16-8427 del 17 febbraio 2003; E m a n a il seguente regolamento: Regolamento di iscrizione all'albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. (Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49). Art. 1. Albo regionale 1. Gli insegnanti interessati a ottenere incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale organizzati dai comuni ai sensi della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per sostegno delle attivita' formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed istituti musicali nella Regione Piemonte), devono risultare iscritti all'albo regionale di cui al presente regolamento. 2. I comuni assegnano incarichi di docenza nei corsi di orientamento musicale soltanto agli insenanti che risultano iscritti all'albo regionale con abilitazione all'insegnamento nello stesso tipo di corso organizzato. 3. L'albo e' conservato e aggiornato dalla Regione Piemonte - direzione promozione attivita' culturali istruzione e spettacolo. 4. L'iscrizione all'albo regionale e' gratuita.