(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del
                          20 febbraio 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 36-8446 del
17 febbraio 2003;

                              E m a n a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    1.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano esclusivamente agli
accordi   di  programma  di  cui  all'Art.  34,  decreto  legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), che possono essere stipulati per la definizione e
attuazione di:
      a) opere,  interventi  o programmi di intervento previsti dalla
legge  9 ottobre  2000,  n.  285  (Impianti  sportivi, infrastrutture
olimpiche  e  viarie  necessari  e  allo  svolgimento  dei  XX Giochi
olimpici invernali Torino 2006");
      b) opere,  interventi  o  programmi  di intervento previsti dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 18 dicembre
2002 (opere connesse);
      c) opere,  interventi  o programmi di intervento previsti dalla
deliberazione  della  giunta regionale n. 36-8210 del 13 gennaio 2003
(opere di accompagnamento);
      d) eventuali  opere,  interventi  o programmi di intervento non
esplicitamente  previsti  dalle  disposizioni  di  cui  alle  lettere
precedenti,  ma riconosciuti d'interesse pubblico e ritenuti comunque
necessari per garantire una piu' efficiente ed efficace realizzazione
degli  impianti  sportivi,  delle  infrastrutture olimpiche e viarie,
delle  opere  connesse  e delle opere di accompagnamento, nonche' per
favorire anche in funzione post-olimpica, lo sviluppo socio-economico
e territoriale dei comuni coinvolti.