(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visto l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 36-8446 del 17 febbraio 2003; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente agli accordi di programma di cui all'Art. 34, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che possono essere stipulati per la definizione e attuazione di: a) opere, interventi o programmi di intervento previsti dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie necessari e allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006"); b) opere, interventi o programmi di intervento previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002 (opere connesse); c) opere, interventi o programmi di intervento previsti dalla deliberazione della giunta regionale n. 36-8210 del 13 gennaio 2003 (opere di accompagnamento); d) eventuali opere, interventi o programmi di intervento non esplicitamente previsti dalle disposizioni di cui alle lettere precedenti, ma riconosciuti d'interesse pubblico e ritenuti comunque necessari per garantire una piu' efficiente ed efficace realizzazione degli impianti sportivi, delle infrastrutture olimpiche e viarie, delle opere connesse e delle opere di accompagnamento, nonche' per favorire anche in funzione post-olimpica, lo sviluppo socio-economico e territoriale dei comuni coinvolti.