(Pubblicata  nel  suppl  straord.  n. 2 al Bollettino ufficiale della
              Regione Calabria n. 5 del 15 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
    1.  La Regione, in attuazione dei principi del proprio statuto ed
in  armonia  con le iniziative dello Stato, e al fine di alleviare le
condizioni  di grave indigenza nella quale si sono venuti a trovare i
calabresi in Argentina per effetto della crisi socio-economica che ha
investito  quella  Nazione,  concorre a tutelare e sostenere i propri
corregionali  per garantire le condizioni indispensabili per una piu'
dignitosa qualita' della vita.
    2.  Per  il  raggiungimento degli obiettivi prefissati la Regione
promuove  e  realizza  un  programma triennale di protezione sociale,
denominato  «S.O.S.  Argentina»,  per  mezzo  del  quale  assicura la
erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e farmaceutiche.
    3.  Per  un sostegno adeguato e non effimero la Regione sostiene,
altresi',  tutte quelle iniziative previste nell'Art. 10, che vengono
avviate dagli emigrati di origine calabrese.