(Pubblicata nel suppl straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 5 del 15 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato, e al fine di alleviare le condizioni di grave indigenza nella quale si sono venuti a trovare i calabresi in Argentina per effetto della crisi socio-economica che ha investito quella Nazione, concorre a tutelare e sostenere i propri corregionali per garantire le condizioni indispensabili per una piu' dignitosa qualita' della vita. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati la Regione promuove e realizza un programma triennale di protezione sociale, denominato «S.O.S. Argentina», per mezzo del quale assicura la erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e farmaceutiche. 3. Per un sostegno adeguato e non effimero la Regione sostiene, altresi', tutte quelle iniziative previste nell'Art. 10, che vengono avviate dagli emigrati di origine calabrese.