(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                        45 del 31 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Trasferimento della proprieta' di strade
    1.  La  presente legge integra la legge regionale 1° aprile 1993,
n.  18  (Soppressione  dell'ente  regionale  di sviluppo agricolo per
l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla legge regionale 18 agosto
1984,  n.  44,  recante  norme  per l'istituzione ed il funzionamento
delle strutture organizzative della Regione) al fine di completare il
processo  di  trasferimento  delle  strade  ed  opere  di  viabilita'
conseguente   alla   soppressione  dell'ente  regionale  di  sviluppo
agricolo per l'Emilia-Romagna (ERSA).
    2.  Il  responsabile  della struttura organizzativa competente in
materia   di  demanio  e  patrimonio  provvede  con  propri  atti  ad
individuare  le strade ed opere di viabilita' non classificate di uso
pubblico.
    3.  All'Art.  14  della  legge  regionale  n.  18  del 1993, come
modificato dall'Art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38
(legge  finanziaria  regionale  adottata  a  norma dell'Art. 40 della
legge   regionale   15 novembre   2001,  n.  40  in  coincidenza  con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003  e  del  bilancio  pluriennale  2003-2005),  dopo  il comma 3 e'
aggiunto il seguente comma:
    «3-bis.  E' autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con
oneri  a carico del bilancio regionale, della proprieta' delle strade
ed opere di viabilita' non classificate ad uso pubblico, a favore dei
proprietari dei terreni latistanti. La giunta regionale puo' affidare
l'espletamento   di   tali  attivita'  alle  province  ed  ai  comuni
competenti  per  territorio,  con  la  contestuale attribuzione delle
risorse finanziarie e strumentali occorrenti.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 31 marzo 2003
                               ERRANI