(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 31 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Trasferimento della proprieta' di strade 1. La presente legge integra la legge regionale 1° aprile 1993, n. 18 (Soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna - ERSA. Modificazioni alla legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, recante norme per l'istituzione ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione) al fine di completare il processo di trasferimento delle strade ed opere di viabilita' conseguente alla soppressione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna (ERSA). 2. Il responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio provvede con propri atti ad individuare le strade ed opere di viabilita' non classificate di uso pubblico. 3. All'Art. 14 della legge regionale n. 18 del 1993, come modificato dall'Art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 38 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell'Art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005), dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. E' autorizzato il trasferimento, a titolo gratuito e con oneri a carico del bilancio regionale, della proprieta' delle strade ed opere di viabilita' non classificate ad uso pubblico, a favore dei proprietari dei terreni latistanti. La giunta regionale puo' affidare l'espletamento di tali attivita' alle province ed ai comuni competenti per territorio, con la contestuale attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 31 marzo 2003 ERRANI