(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto il proprio decreto 29 marzo 1990, n. 0148/Pres. con cui e' stato approvato il regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione; Visto in particolare l'Art. 9 di detto regolamento in cui, tra l'altro, viene disciplinato il ricovero degli autoveicoli e motoveicoli di proprieta' della Regione; Ravvisata la necessita' di modificare tale disciplina per far fronte in maniera piu' funzionale alle esigenze connesse al ricovero degli automezzi assegnati agli amministratori anche al fine di realizzare condizioni di maggiore economicita' evitando gli spostamenti giornalieri che, altrimenti, dovrebbero essere effettuati per raggiungere le autorimesse di riferimento; Ritenuto, a tal fine, di modificare e integrare opportunamente il suddetto Art. 9 prevedendo la possibilita' del ricovero, per gli automezzi assegnati agli amministratori, anche in luogo diverso dall'autorimessa, messa a disposizione dell'amministrazione regionale purche' idoneo sotto l'aspetto tecnico ed adeguatamente assicurato, rimettendone la verifica all'amministrazione regionale stessa ai fini del relativo assenso; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 283 del 12 febbraio 2003; Decreta: 1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per la provvista, la destinazione e l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione, di cui al decreto del presidente della giunta regionale 29 marzo 1990 n. 0148/Pres.: al comma 1, secondo periodo, dell'Art. 9 le parole «assegnati agli amministratori residenti fuori Trieste e quelli» sono soppresse; all'Art. 9 medesimo dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «Per gli autoveicoli assegnati agli amministratori, il ricovero potra' essere effettuato sia presso l'autorimessa all'uopo destinata dall'amministratore regionale, sia in luogo diverso idoneo sotto l'aspetto tecnico ed adeguatamente assicurato. In quest'ultimo caso il ricovero dovra' essere previamente assentito dall'amministrazione regionale». Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 febbraio 2003 TONDO