(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto, in particolare, l'art. 54 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico; Visto, inoltre, l'art. 75 della succitata legge regionale ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione devono essere stabilite le misure d'aiuto, i criteri e le modalita' d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 54; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 470 del 27 febbraio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico», nel testo allegato al presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 marzo 2003 TONDO