(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la  legge  regionale  22  aprile  2002, n. 12, concernente
«Disciplina organica dell'artigianato»;
    Visto,  in particolare, l'art. 54 della stessa legge regionale ai
sensi   del   quale  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a
concedere  alle imprese artigiane contributi finalizzati a promuovere
l'artigianato artistico;
    Visto,  inoltre,  l'art.  75  della  succitata legge regionale ai
sensi  del quale con regolamento d'esecuzione devono essere stabilite
le  misure  d'aiuto,  i criteri e le modalita' d'intervento relativi,
tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 54;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso»;
    Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  il  regolamento  concernente
misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione alle imprese
artigiane   di  contributi  finalizzati  a  promuovere  l'artigianato
artistico;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 470 del
27 febbraio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  concernente  misure  di  aiuto e
criteri  e  modalita'  per  la  concessione alle imprese artigiane di
contributi  finalizzati  a  promuovere  l'artigianato artistico», nel
testo  allegato  al presente provvedimento facente parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 18 marzo 2003
                                TONDO