(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 19 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: 1. Con la presente legge si intende promuovere ed incentivare misure concrete per garantire una maggior sicurezza alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico che all'interno dei loro luoghi di lavoro svolgono attivita' sottoposte al rischio criminalita', nonche' alle imprese operanti nel settore turistico ed ai pubblici esercizi attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nell'ambito della assistenza tecnica e riorganizzazione aziendale alle piccole e medie imprese del settore, prevista dall'Art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. Sono ammissibili al contributo regionale progetti relativi all'acquisto ed alla installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi interni alle imprese commerciali ed artigiane aperte al pubblico situate nel territorio della Regione Liguria. 3. La Regione concede contributi in conto capitale per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, realizzati direttamente da commercianti, esercenti o artigiani, singoli o attraverso forme associate di piccoli o medi operatori anche promossi dalle organizzazioni di categoria. La superficie di vendita delle imprese non deve superare quella stabilita dall'Art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 4. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a titolo della regola comunitaria «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, nella misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili. 5. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalita' ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 deve stabilire, tra l'altro: a) le zone del territorio regionale ove possono essere ammessi a contributo gli interventi di cui al comma 2, con particolare riferimento alle informazioni, fornite dalle locali forze dell'ordine, relativamente all'incidenza del tasso di criminalita'; b) i requisiti di ammissibilita' formale, le procedure, le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di contributo e della relativa documentazione; c) le tipologie di spesa ammissibili e l'entita' massima del contributo concedibile; d) i criteri di valutazione tecnico-economica degli interventi; e) il periodo massimo di esecuzione degli interventi; f) i criteri per la formazione della graduatoria regionale; g) le modalita' dei controlli nonche' della valutazione dei risultati; h) gli obblighi delle imprese beneficiarie, nonche' i casi di revoca dei contributi concessi. 6. L'istruttoria formale e tecnico-economica delle domande di contributo e' affidata alla camera di commercio della provincia in cui viene realizzato l'intervento. 7. Sulla base dei punteggi attribuiti dalle camere di commercio ai singoli interventi la giunta regionale approva la graduatoria unica in ordine decrescente di punteggio e la contestuale concessione di contributo alle singole imprese, nel limite degli stanziamenti di bilancio. 8. I relativi fondi saranno trasferiti alle camere di commercio affinche' provvedano alla liquidazione ai beneficiari ed ad effettuare adeguati controlli in ordine all'effettiva realizzazione degli interventi ammessi a contributo. 9. Le disponibilita' finanziarie potranno essere integrate mediante l'apporto di risorse proprie da parte delle camere di commercio e/o di altri enti o organismi pubblici o privati. 10. Su segnalazione della camera di commercio, la giunta regionale potra' deliberare la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme gia' erogate aumentate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione. 11. I rapporti tra la Regione e le camere di commercio sono disciplinati da apposite convenzioni. 12. L'attivita' delle Camere di commercio dovra' svolgersi nel rispetto della presente legge, della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 5 e delle convenzioni di cui al comma 11. 13. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 6 le camere di commercio si avvalgono di un comitato tecnico composto da nove membri di cui cinque designati dalla Regione e uno da ciascuna camera di commercio delle province liguri. I pareri espressi dal comitato sono obbligatori e vincolanti per le camere di commercio. Il presidente del comitato e' scelto tra i membri designati dalla Regione ed il vicepresidente tra quelli designati dalle camere di commercio. I membri nominati dalla Regione Liguria sono comprensivi di un rappresentante indicato dall'ANCI regionale e da un rappresentante delle Forze dell'ordine d'intesa con gli uffici territoriali del Governo. Nella prima riunione il comitato approva le norme che regolano il funzionamento dello stesso. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal personale delle camere di commercio. 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a euro 230.000,00 in termini di competenza della UPB 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello, stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002; b) iscrizione di euro 230.000,00 in termini di competenza all'UPB 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 12 marzo 2003 BIASOTTI