(Pubblicata  nel  1°  sup. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 13 del 27 marzo 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Disposizioni di carattere organizzativo

    1.  Alla  legge  regionale  31 marzo  1978,  n.  34  (Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'Art. 9-bis e' sostituito dal seguente:
    «Art.  9-bis  (Documento  di programmazione economico-finanziaria
regionale).  - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale
presenta  al  consiglio  regionale  il  documento  di  programmazione
economico-finanziaria regionale.
    2.  La giunta regionale invia contestualmente il documento di cui
al  comma  1  alla  conferenza  regionale  delle  autonomie  locali e
funzionali  che  esprime  il  proprio  parere  entro  e  non oltre il
15 luglio.
    3.  Il documento si compone di due parti di cui la prima contiene
lo  stato  di attuazione e l'aggiornamento del programma regionale di
sviluppo   e   la  seconda  la  programmazione  economico-finanziaria
regionale; la seconda parte prevede in particolare:
      a) la  situazione e l'evoluzione prevista dei flussi finanziari
regionali  anche  alla  luce degli indirizzi e delle scelte contenute
nel documento di programmazione economico-finanziaria nazionale;
      b) gli  indirizzi  per  gli interventi connessi alla manovra di
finanza regionale;
      c) gli indirizzi delle leggi collegate;
      d) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata.
    4.   Il   consiglio   regionale   delibera   sul   documento   di
programmazione  economico-finanziaria  entro  il 31 luglio di ciascun
anno   mediante  l'approvazione  di  una  risoluzione.  Il  consiglio
regionale   esamina   e   vota   per   prima,   tra   le  risoluzioni
della maggioranza  e  delle  minoranze  presentate  nella commissione
referente   e   trasmesse  all'assemblea,  quella  della maggioranza.
L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.
    5. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale
e  la  risoluzione approvata sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia.
    6.  Se  entro  il  termine  stabilito  il consiglio regionale non
approva    la    risoluzione    sul   documento   di   programmazione
economico-finanziaria   regionale,  la  giunta  regionale,  entro  il
termine previsto dallo statuto, presenta comunque, contestualmente al
progetto  di  bilancio, il progetto di legge finanziaria e i progetti
di legge collegati con rilievo economico finanziario.»;
b) il comma 1 dell'Art. 9-ter e' sostituito dal seguente:
    «1.  Contestualmente  al  bilancio  annuale  e  pluriennale della
Regione,  la  giunta  regionale  presenta al consiglio regionale, per
l'approvazione,  il  progetto  di  legge  finanziaria e i progetti di
legge  collegati  con  rilievo  economico  finanziario, tenendo conto
degli  indirizzi,  anche se difformi rispetto ai contenuti del DPEFR,
della programmazione economico-finanziaria nazionale.»;
c) il comma 3 dell'Art. 74 e' sostituito dal seguente:
    «3.  Il  rendiconto generale e' presentato dalla giunta regionale
ed  approvato  con  legge  regionale  entro  il  31 luglio  dell'anno
successivo all'esercizio cui questo si riferisce.».
    2.  Alla  legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia
di  pubblicita'  degli  atti  regionali e riordino delle disposizioni
relative  al  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Lombardia)  sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'Art. 2 e' inserito il seguente:
    «2.1.  Nel  Bollettino  ufficiale  possono  essere pubblicate, in
forma  integrale  o  per  estratto,  le  deliberazioni  della  giunta
regionale la cui pubblicazione non e' obbligatoria ai sensi dei commi
1 e 2, con esclusione di quelle che contengono dati sensibili, il cui
trattamento   dovra'   avvenire   nel  rispetto  della  normativa  di
riferimento,  ed in generale di quelle per le quali non e' consentito
l'accesso ai sensi della normativa vigente.»;
b) il comma 2-bis dell'Art. 2 e' sostituito dal seguente:
    «2-bis.  Al  fine  di  garantirne  una maggiore divulgazione e di
facilitarne  la  consultabilita', gli atti di cui ai commi 1, 2 e 2.1
possono   altresi'   essere   immessi,  a  cura  dell'amministrazione
regionale, negli ordinari canali informatici e telematici.»;
c) dopo il comma 2-bis dell'Art. 2 e' inserito il seguente:
    «2-ter.  La  pubblicazione  integrale  degli  atti amministrativi
nelle  forme  previste  dal  comma  2.1  o nelle altre forme previste
dall'ordinamento   realizza   il  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi  della  Regione,  in  attuazione della legge regionale
30 dicembre   1999,   n.   30   (Norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.»;
d) il comma 5 dell'Art. 2 e' abrogato;
e) dopo il comma 8 dell'Art. 2 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis.  Con  regolamento  della  giunta regionale possono essere
stabilite disposizioni attuative della presente legge.».
    3. Alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine
e  le  designazioni  di  competenza  della Regione) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo  la  lettera  f),  del  comma  6,  dell'Art. 4 e' aggiunta la
seguente:
    f-bis) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di
revisore  dei  conti,  la  documentazione attestante l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili.»;
b) dopo  la  lettera  b)  del  comma  1  dell'Art.  5  e' aggiunta la
seguente:
    «b-bis)  per  gli incarichi di componente di collegio sindacale o
di  revisore  dei  conti,  l'iscrizione  nel  registro  dei  revisori
contabili.»;
c) dopo il comma 2 dell'Art. 8 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle
proposte  di  candidatura  relative  agli  incarichi di componente di
collegio sindacale o di revisore dei conti.»;
d) dopo il comma 2 dell'Art. 20 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  In  caso  di  mancata  nomina  da  parte  del  consiglio
regionale  entro  il termine di cui al comma 1, provvede il consiglio
regionale.».
    4.  Alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della
struttura  organizzativa e della dirigenza della giunta regionale) e'
apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell'Art. 19 e' sostituito dal seguente:
    «3.  La  giunta  regionale,  con  apposito  atto,  provvede  alla
definizione   di   ulteriori   funzioni,  alla  individuazione  delle
posizioni  professionali  necessarie, alle graduazioni delle medesime
posizioni e all'individuazione dell'avvocato coordinatore. ».
    5.  Alla  legge  regionale  8 maggio  1990,  n.  33  (Istituzione
dell'agenzia  di  stampa  e  di informazione della giunta regionale e
delle  strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e
l'immagine) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
    «Art.   3   (Commissione  tecnica).  -  1.  La  giunta  regionale
costituisce  una  commissione  tecnica  in  materia di comunicazione,
editoria  e  immagine  determinandone  le  funzioni, la composizione,
anche   con   la   presenza  di  esperti  esterni,  le  modalita'  di
funzionamento, nonche' i compensi per i componenti esterni.
    2.  La commissione di cui al comma 1 esprime il parere preventivo
previsto  dall'Art.  4,  comma  1,  della legge regionale 13 febbraio
1990,  n.  9  (Disciplina  delle  pubblicazioni e delle iniziative di
comunicazione e di informazione della Regione Lombardia).»;
b) l'allegato B) e' abrogato.
    6.  Alla legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Disciplina delle
pubblicazioni  e  delle iniziative di comunicazione e di informazione
della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  1  (Finalita).  -  1. Anche ai sensi dei principi previsti
dalla  legge  7 giugno  2000,  n.  150 (Disciplina delle attivita' di
informazione  e  comunicazione  delle  pubbliche amministrazioni), la
Regione   programma   e   coordina   annualmente   le  iniziative  di
informazione e comunicazione istituzionale.»;
b) l'Art. 3 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  3  (Iniziative  urgenti).  -  1.  Le iniziative editoriali
urgenti,   assunte   sulla   base   di  precisi  obblighi  di  natura
istituzionale  ed allo scopo di garantire, in particolari situazioni,
una tempestiva informazione, vengono adottate dalla giunta regionale,
in   deroga   alla   procedura  prevista  dall'Art.  2,  fatto  salvo
l'acquisizione  del  parere  preventivo  previsto  dall'Art.  4, e la
comunicazione alla competente commissione consiliare.»;
c) il comma 1 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente:
    «1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale,
nonche'  di  quelle  formate  dall'Art. 3, e' deliberata dalla giunta
regionale  con  proprio provvedimento previo parere della commissione
prevista  dall'Art.  3  della  legge  regionale  8 maggio 1990, n. 33
(Istituzione  dell'Agenzia  di  stampa e di informazione della giunta
regionale  e  delle strutture e degli organismi per la comunicazione,
l'editoria e l'immagine).»;
d) il comma 3 dell'Art. 4 e' abrogato.
    7.  Alla  legge  regionale  19 maggio  1997,  n.  14  (Disciplina
dell'attivita'  contrattuale  della regione, degli enti ed aziende da
essa  dipendenti,  compresi  gli  enti  operanti  nel  settore  della
sicurezza  sociale  e le aziende operanti nel settore dell'assistenza
sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 3 e' sostituto dal seguente:
    «Art.  3 (Forme di contrattazione). - 1. I contratti di fornitura
di  beni  e  i  contratti  di  appalto  di servizi sono stipulati con
contraenti scelti mediante le seguenti procedure:
      a) pubblico incanto;
      b) licitazione privata, appalto concorso;
      c) nei casi espressamente previsti, trattativa privata;
      d) procedure telematiche.
    2.  La  scelta della procedura ristretta, ovvero di una procedura
negoziata deve essere motivata nel provvedimento di indizione.
    3.  E'  consentito  provvedere,  secondo  gli  usi del commercio,
all'acquisizione  dei  beni  e  servizi fino ad un importo massimo di
cinquantamila  euro  al  netto  dell'IVA  nei  casi  individuati  nel
regolamento della giunta regionale che disciplina le spese economali.
Tale  procedura  comporta la richiesta e la valutazione di almeno tre
preventivi  e  la  scelta  del  contraente  puo'  avvenire in base al
criterio  del  prezzo  piu'  basso o dell'offerta economicamente piu'
vantaggioso;  e' consentito prescindere dalla richiesta di pluralita'
dei  preventivi  nel  caso di nota specialita' del bene o servizio da
acquisire,  in  relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato,
ovvero  quando  l'importo  della  spesa  non  superi  l'ammontare  di
ventimila euro al netto dell'IVA.
    4.  E'  consentito  il  ricorso alla procedura di cui al comma 3,
sempre  nel  limite  di  importo  di  cinquantamila euro, anche nelle
seguenti ipotesi:
      a) risoluzione  di  un precedente rapporto contrattuale, quando
cio'   sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per  assicurare  la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
      b) completamento  delle  prestazioni non previste dal contratto
in  corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito
dell'oggetto principale del contratto medesimo;
      c) acquisizione  di  beni  o  servizi nella misura strettamente
necessaria,  nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
      d) eventi  oggettivamente  imprevedibili ed urgenti, al fine di
scongiurare  situazioni  di  pericolo  per  la  salute  pubblica,  il
patrimonio storico, artistico e culturale.
    5.  Gli  enti  del  settore  sanita'  e  le ASP di cui alla legge
regionale  13 febbraio  2003,  n.  1 (Riordino della disciplina delle
istituzioni   pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  operanti  in
Lombardia)   possono  provvedere,  secondo  gli  usi  del  commercio,
all'acquisizione  di  beni e servizi nei casi indicati nei rispettivi
regolamenti,  nonche' nei casi di cui al comma 4, con le modalita' ed
entro il limite di valore di cui al comma 3.
    6. La giunta regionale puo' rideterminare il valore relativo agli
acquisti di cui al comma 4 nel rispetto della normativa vigente.
    7.  La giunta regionale, con regolamento, definisce, nel rispetto
dei  principi  di trasparenza e concorrenza, i criteri e le modalita'
di  espletamento  delle  procedure  telematiche, anche ai fini di cui
all'Art. 24, comma 2, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2003)],  nonche'  le  modalita' di
utilizzo  dell'albo  dei  fornitori  di  cui  all'Art. 13 e gli altri
elementi   attuativi  necessari  ai  fini  dell'acquisizione  in  via
elettronica di beni e servizi.»;
      b) al comma 1 dell'Art. 4 le parole «a 200 mila ECU al netto di
IVA»  sono  sostituite  dalle  parole  «al limite di valore stabilito
dalla vigente normativa»;
      c) il comma 4 dell'Art. 4 e' abrogato;
      d) al comma 1 dell'Art. 5 le parole «a 200 mila ECU al netto di
IVA»  sono  sostituite  dalle  parole  «al limite di valore stabilito
dalla vigente normativa»;
      e) il comma 4 dell'Art. 5 e' abrogato;
      f) al comma 3 dell'Art. 13, dopo le parole «trattativa privata»
sono aggiunte le parole «e per quella secondo gli usi del commercio».
    8. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti
la   disciplina   del   fondo   per   la  realizzazione  di  progetti
infrastrutturali  di  rilevanza  regionale.  Sostituzione dell'Art. 5
della  legge regionale 31 marzo 1978, n. 34) e' apportata la seguente
modifica:
a) dopo il comma 3-bis dell'Art. 3 e' inserito il seguente:
    «3-ter.  Il  fondo  di  cui al comma 3-bis puo' essere utilizzato
anche  per  la  copertura  dei costi per la realizzazione di studi di
fattibilita'  relativi  a  progetti  infrastrutturali coerenti con le
previsioni  del PRS, come annualmente aggiornato dal DPEFR, che hanno
un  costo  di  realizzazione stimato superiore a 10 milioni di euro e
che:
      a) rivestono carattere sperimentale;
      b) sono  da  finanziarsi  attraverso il ricorso alla finanza di
progetto.
    Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla
Regione,  o  dai  suoi  enti  strumentali,  la  copertura  dei  costi
attraverso  il  fondo per gli studi di fattibilita' non puo' superare
il  50 per cento del costo complessivo dello studio stesso. Lo giunta
regionale   definisce  i  criteri  di  ammissibilita'  e  approva  il
finanziamento  degli  studi su proposta del nucleo di valutazione nel
caso  indicato nella lettera a), e, su proposta dell'unita' regionale
per  la finanza di progetto, di cui all'Art. 1, comma 12, della legge
regionale   2 febbraio  2001,  n.  3  (Modifiche  ed  integrazioni  a
disposizioni    legislative   regionali   in   materia   di   assetto
istituzionale,   sviluppo   economico,   territorio   e   ambiente  e
infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del
DPEFR  ai  sensi  dell'Art.  9-ter della legge regionale 34/1978) nel
caso indicato dalla lettera b).».
    9.  E'  istituito  il fondo per il cofinanziamento di progetti ed
interventi  di  interesse  della  Regione, coerenti con gli indirizzi
della    programmazione    alla    cui    realizzazione    concorrono
finanziariamente, con fondi propri, fondazioni o istituti bancari.
    10. La partecipazione finanziaria della Regione e' determinata in
una   misura  massima  pari  all'ammontare  del  contributo  messo  a
disposizione dai soggetti di cui al comma 9.
    11.   La   giunta   regionale   e'   autorizzata,   con   proprio
provvedimento,  a  ridurre  gli  stanziamenti  stabiliti con legge di
bilancio   e   successive  variazioni,  nella  misura  necessaria  al
cofinanziamento dei progetti ed interventi attuati a valere sul fondo
di  cui al comma 9, e le cui finalita' di spesa siano riferibili agli
stessi.