(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
                      n. 8 del 16 aprile 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale
dei  cittadini  detenuti  in  espiazione di pena, mediante servizi di
informazione, di orientamento e di avviamento al lavoro.
    2.  Le  finalita'  di  cui  al  precedente  comma  si  realizzano
attraverso   l'attivazione,  presso  ciascun  istituto  penitenziario
regionale,  di  sportelli  informativi  - centri di orientamento e di
tutoraggio a favore dei detenuti italiani e stranieri.
    3.  Gli  sportelli  informativi  -  centri  di  orientamento e di
tutoraggio  vengono affidati, con cadenza triennale, ad associazioni,
cooperative  o  loro  consorzi,  operanti  nell'ambito regionale, con
preferenza  per  quelle  associazioni cooperative o loro consorzi che
operano all'interno delle carceri molisane, con i seguenti compiti:
      a)  fornire  ai  detenuti tutte le notizie e informazioni utili
sulle  opportunita'  pubbliche e private nell'ambito dell'assistenza,
del recupero e del reinserimento sociale;
      b) prestare servizi di formazione, orientamento e di avviamento
al  lavoro in base alle esigenze dei singoli detenuti, raccordando le
stesse con i bisogni e le risorse espressi dal territorio;
      c)    fornire    un'assistenza    completa   e   celere   sulle
certificazioni,  sulle autorizzazioni, sulle pratiche amministrative,
sanitarie, fiscali, previdenziali del lavoro e simili;
      d)    promuovere    e    sviluppare   la   professionalita'   e
l'imprenditorialita'  dei  detenuti,  in specie con la conoscenza del
modello di impresa cooperativa;
      e) in riferimento al punto precedente, assistere ed orientare i
detenuti, neo imprenditori nelle scelte tecniche e gestionali al fine
di  diminuire  i rischi della fase di avvio dell'impresa cooperativa,
anche attraverso la consulenza di organismi specializzati nel settore
cooperativo  in  materia  di investimenti, organizzazione del lavoro,
processi produttivi, finanziamenti agevolati.
    4.   L'attivazione   degli  sportelli  informativi  -  centri  di
orientamento e di tutoraggio corrisponde all'esigenza prioritaria del
corretto  ed  agevole  reinserimento dei detenuti nella vita sociale,
favorendo   le  loro  capacita'  relazionali  sia  all'interno  degli
istituti di pena sia all'esterno.
    5.  Le  cooperative  sociali  con  la  presenza  anche  dei  soci
detenuti,  comprese  le  persone  considerate  svantaggiate  ai sensi
dell'Art.  1  della  legge  22 giugno  2000, n . 193, sono ammesse ai
benefici di cui all'Art. 14 e seguenti della legge regionale 22 marzo
2000, n. 17.
    6.  Per  le  attivita'  di cui sopra, la Regione puo' individuare
soggetti  pubblici  tra  i  cui  compiti  istituzionali  rientrano la
promozione  di  attivita'  produttive,  di iniziative occupazionali e
nuova  imprenditorialita', nonche' la gestione di incentivi nazionali
e   comunitari   in   favore   dell'imprenditorialita'   giovanile  e
dell'autoimpiego,  allo  scopo  di  garantire  un supporto tecnico ai
soggetti   affidatari   degli   sportelli  informativi  -  centri  di
orientamento e di tutoraggio.
    Per l'attivazione di tali collaborazioni, la Regione provvedera',
annualmente,   a   stipulare  apposite  convenzioni  con  i  soggetti
istituzionali individuati.