(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante servizi di informazione, di orientamento e di avviamento al lavoro. 2. Le finalita' di cui al precedente comma si realizzano attraverso l'attivazione, presso ciascun istituto penitenziario regionale, di sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio a favore dei detenuti italiani e stranieri. 3. Gli sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio vengono affidati, con cadenza triennale, ad associazioni, cooperative o loro consorzi, operanti nell'ambito regionale, con preferenza per quelle associazioni cooperative o loro consorzi che operano all'interno delle carceri molisane, con i seguenti compiti: a) fornire ai detenuti tutte le notizie e informazioni utili sulle opportunita' pubbliche e private nell'ambito dell'assistenza, del recupero e del reinserimento sociale; b) prestare servizi di formazione, orientamento e di avviamento al lavoro in base alle esigenze dei singoli detenuti, raccordando le stesse con i bisogni e le risorse espressi dal territorio; c) fornire un'assistenza completa e celere sulle certificazioni, sulle autorizzazioni, sulle pratiche amministrative, sanitarie, fiscali, previdenziali del lavoro e simili; d) promuovere e sviluppare la professionalita' e l'imprenditorialita' dei detenuti, in specie con la conoscenza del modello di impresa cooperativa; e) in riferimento al punto precedente, assistere ed orientare i detenuti, neo imprenditori nelle scelte tecniche e gestionali al fine di diminuire i rischi della fase di avvio dell'impresa cooperativa, anche attraverso la consulenza di organismi specializzati nel settore cooperativo in materia di investimenti, organizzazione del lavoro, processi produttivi, finanziamenti agevolati. 4. L'attivazione degli sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio corrisponde all'esigenza prioritaria del corretto ed agevole reinserimento dei detenuti nella vita sociale, favorendo le loro capacita' relazionali sia all'interno degli istituti di pena sia all'esterno. 5. Le cooperative sociali con la presenza anche dei soci detenuti, comprese le persone considerate svantaggiate ai sensi dell'Art. 1 della legge 22 giugno 2000, n . 193, sono ammesse ai benefici di cui all'Art. 14 e seguenti della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17. 6. Per le attivita' di cui sopra, la Regione puo' individuare soggetti pubblici tra i cui compiti istituzionali rientrano la promozione di attivita' produttive, di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', nonche' la gestione di incentivi nazionali e comunitari in favore dell'imprenditorialita' giovanile e dell'autoimpiego, allo scopo di garantire un supporto tecnico ai soggetti affidatari degli sportelli informativi - centri di orientamento e di tutoraggio. Per l'attivazione di tali collaborazioni, la Regione provvedera', annualmente, a stipulare apposite convenzioni con i soggetti istituzionali individuati.