(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del
                           10 aprile 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1. La presente legge nel rispetto degli obiettivi di cui all'art.
1,   comma   1,  del  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152
(Disposizioni   sulla   tutela   delle   acque   dall'inquinamento  e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE  concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione  delle  acque  dall'inquinainento  provocato  dai  nitrati
provenienti da fonti agricole) persegue le seguenti finalita':
      a) consentire  la  regolarizzazione  in  tema di autorizzazioni
allo scarico di acque reflue domestiche;
      b) attuare  quanto  previsto dall'art. 45, comma 7, del decreto
legislativo   n.   152/1999   in  materia  di  rinnovo  tacito  delle
autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche;
      c) adeguare  la  disciplina delle acque sotterranee di cui alla
legge  regionale  30 aprile  1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle
acque  sotterranee)  all'evoluzione  normativa  e tecnico-scientifica
della materia.