(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 10 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinainento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) persegue le seguenti finalita': a) consentire la regolarizzazione in tema di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche; b) attuare quanto previsto dall'art. 45, comma 7, del decreto legislativo n. 152/1999 in materia di rinnovo tacito delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche; c) adeguare la disciplina delle acque sotterranee di cui alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) all'evoluzione normativa e tecnico-scientifica della materia.