(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 16 del 17 aprile 2003)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visto  l'art.  32  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 883 e gli
articoli 113,  114  e  115,  comma 2 - sub c) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
    Visto l'art. 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
    Vista la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30;
    Visto  l'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale
4 novembre 1999, n. 78;
    Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 21 - 8928 del
7 aprile 2003;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di
apparecchiature   generanti  raggi  UV  utilizzate  a  fini  estetici
presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti
in club privati, palestre e similari.
    2.  Sono  escluse  le  sole  apparecchiature utilizzate in ambito
domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.