(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 17 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e gli articoli 113, 114 e 115, comma 2 - sub c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 10 della legge 4 gennaio 1990, n. 1; Vista la legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale 4 novembre 1999, n. 78; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 21 - 8928 del 7 aprile 2003; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutte le installazioni di apparecchiature generanti raggi UV utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico, ivi compresi quelle presenti in club privati, palestre e similari. 2. Sono escluse le sole apparecchiature utilizzate in ambito domestico e quelle utilizzate nell'ambito di strutture sanitarie.