(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 14
                         del 2 aprile 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                       Modifica dell'Art. 43.
    1. Il comma 3 dell'Art. 43 della legge regionale 23 gennaio 1997,
n. 3, e' cosi' sostituito:
      «3.   La   giunta  regionale  adotta  norme  regolamentari  per
l'attuazione  dell'Art.  11  della legge 8 novembre 2000, n. 328, con
particolare riferimento:
      a) alla    individuazione    dei    requisiti   strutturali   e
organizzativi  per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture  sociali  a  ciclo residenziale e semiresidenziale, nonche'
per le comunita' di tipo familiare con sede in civili abitazioni;
      b) alle  procedure per l'autorizzazione e alle modalita' per la
vigilanza dei servizi e delle strutture di cui alla lettera a).»
      La  presente  legge  regionale  sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 24 marzo 2003
                             LORENZETTI