(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 4 del 2 gennaio 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Struttura regionale competente al controllo 1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti delle comunanze e universita' agrarie e delle altre associazioni agrarie, comunque denominate, di seguito chiamate «enti», e' esercitato dal servizio «credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni» della direzione regionale attivita' produttive, di seguito denominato «Servizio», in attuazione dell'Art. 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16.