(Pubblicata nel Bollettino uficiale della Regione Valle D'Aosta n. 14
                         del 1° aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.   Al  fine  di  favorire  il  soddisfacimento  del  fabbisogno
abitativo primario, la Regione promuove l'attuazione di interventi di
edilizia abitativa convenzionata.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la presente legge
disciplina  la  concessione  di  agevolazioni per la realizzazione di
alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato.