(Pubblicata nel Bollettino uficiale della Regione Valle D'Aosta n. 14 del 1° aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove l'attuazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato.