(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.
                       19 del 29 aprile 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  disciplina  le  politiche  attive del lavoro, la
formazione   professionale,   la  riorganizzazione  dei  servizi  per
l'impiego,  nonche'  le  modalita'  di  esercizio delle funzioni alla
stessa  conferite ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n.
183  (Norme  di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle
d'Aosta,  concernenti  il  conferimento  di  funzioni alla Regione in
materia di lavoro).
    2.  La  Regione  interviene  nei  settori  di  cui al comma 1 con
modalita'  atte  ad  assicurare  l'efficienza,  l'economicita'  e  la
trasparenza  dell'attivita'  amministrativa, nonche' nel rispetto dei
seguenti principi:
      a) rendere   effettiva  sul  territorio  l'integrazione  tra  i
servizi  per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche
formative;
      b) garantire  la  partecipazione  dei lavoratori, dei datori di
lavoro  e  dei lavoratori autonomi alla proposta, alla valutazione ed
alla verifica delle linee programmatiche.
    3. La Regione raccorda la propria azione con quella dello Stato e
dell'unione europea in materia di promozione dell'occupazione e dello
sviluppo.