(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 19 del 29 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione disciplina le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, la riorganizzazione dei servizi per l'impiego, nonche' le modalita' di esercizio delle funzioni alla stessa conferite ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro). 2. La Regione interviene nei settori di cui al comma 1 con modalita' atte ad assicurare l'efficienza, l'economicita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa, nonche' nel rispetto dei seguenti principi: a) rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative; b) garantire la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi alla proposta, alla valutazione ed alla verifica delle linee programmatiche. 3. La Regione raccorda la propria azione con quella dello Stato e dell'unione europea in materia di promozione dell'occupazione e dello sviluppo.