(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
                      n. 36 dell'8 aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Veneto  e  in  particolare  la giunta regionale,
esercitano  la  continua  attivita'  ispettiva  e  di vigilanza sulle
Unita'  locali  socio  sanitarie  (ULSS),  le aziende ospedaliere del
Veneto  e,  sugli  enti  afferenti  il  settore  sociale e sugli enti
convenzionati  ove  previsto,  ai  sensi  dell'Art.  38  della  legge
regionale  14 settembre  1994,  n.  55, Art. 20 della legge regionale
3 febbraio  1996,  n.  5,  per  mezzo  della  struttura regionale per
l'attivita' ispettiva e di vigilanza.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1 la giunta regionale
istituisce  la  struttura  regionale  per le attivita' ispettive e di
vigilanza  ai  sensi  della  legge  regionale  10 gennaio 1997, n. 1,
«Ordinamento  delle  funzioni  e  delle  strutture  della  Regione» e
successive modificazioni.