(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 dell'8 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Veneto e in particolare la giunta regionale, esercitano la continua attivita' ispettiva e di vigilanza sulle Unita' locali socio sanitarie (ULSS), le aziende ospedaliere del Veneto e, sugli enti afferenti il settore sociale e sugli enti convenzionati ove previsto, ai sensi dell'Art. 38 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, Art. 20 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, per mezzo della struttura regionale per l'attivita' ispettiva e di vigilanza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la giunta regionale istituisce la struttura regionale per le attivita' ispettive e di vigilanza ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni.