(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 dell'8 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'Art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 1. L'Art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, e' cosi' sostituito: «Art. 2 (Destinatari dei contributi). - 1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; b) societa' anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale e' per almeno il cinquantuno per cento di proprieta' di donne. 2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede legale ed operativa nel Veneto. 3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti; b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente. 4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono: a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa; b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa gia' esistente; c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo».