(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
                      n. 36 dell'8 aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
  Modifica dell'Art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1
    1. L'Art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, e' cosi'
sostituito:
      «Art.  2  (Destinatari  dei contributi). - 1. Sono destinatarie
dei  contributi  previsti  dalla  presente  legge  le piccole e medie
imprese,  anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione
prevista  dalla  disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a favore
delle  piccole  e  medie  imprese,  dettata  dal  regolamento (CE) n.
70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono
attivarsi  nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti
tipologie:
      a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel
Veneto da almeno due anni;
      b) societa'  anche  di tipo cooperativo i cui soci ed organi di
amministrazione  sono  costituiti  per  almeno  due  terzi  da  donne
residenti  nel  Veneto  da  almeno due anni e nelle quali il capitale
sociale  e'  per  almeno  il  cinquantuno  per cento di proprieta' di
donne.
    2.  Le  imprese  di  cui  alle  lettere a) e b) devono avere sede
legale ed operativa nel Veneto.
    3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che
intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
      a) adottare  processi  produttivi  innovativi ovvero innovare o
diversificare prodotti;
      b) qualificare   l'impresa   con   corsi   di   formazione  per
l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.
    4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
      a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si
tratta di nuova impresa;
      b) sussistere  da  almeno  sei mesi anteriori alla richiesta di
contributo, se si tratta di impresa gia' esistente;
      c) permanere  nei  primi  cinque  anni  dalla  concessione  del
contributo».