(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
                      n. 36 dell'8 aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
    1.  La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli
edifici  di  spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle
persone handicappate gravi ivi residenti.
    2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B,
C  ed  E  di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono
consentiti,  anche  in  deroga  agli  indici  di  zona previsti dagli
strumenti   urbanistici  vigenti,  interventi  di  ampliamento  della
volumetria  nella  misura  massima di 120 mc., realizzati in aderenza
agli edifici esistenti.
    3.  Restano  fermi,  per  gli  ampliamenti  di cui al comma 2, le
disposizioni  a  tutela  dei  beni  ambientali  e  culturali,  quelle
previste  dalla  normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle
distanze  dai  confini  e  tra  pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti,  nonche'  gli  eventuali  vincoli  igienico-sanitari  che
vietano ogni tipo di nuova edificazione.