(Pubblicata  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
           Trentino-Alto Adige n. 54 del 31 dicembre 2002)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modificazioni  delle  leggi provinciali 20 marzo 2000, n. 3, 22 marzo
2001, n. 3 e 7 luglio 1997, n. 10, in materia di tributi provinciali
    1. Il comma 5 dell'Art. 11 della legge provinciale 20 marzo 2000,
n. 3, e' sostituito dal seguente:
    «5.  Per  l'accertamento  e  per la liquidazione dell'addizionale
provinciale   all'imposta   sul   consumo  di  energia  elettrica  il
fabbricante  deve  inviare  copia  della  dichiarazione di consumo al
servizio  provinciale  competente  in  materia di tributi, secondo le
modalita'  ed  entro  i  termini  previsti  dall'Art.  55 del decreto
legislativo n. 504 del 1995. Il mancato inoltro della dichiarazione a
seguito  di  sollecito  dell'amministrazione  comporta l'applicazione
delle  sanzioni  previste  dall'Art.  59,  comma  1,  lettera c), del
decreto legislativo n. 504 del 1995.».
    2. Dopo l'Art. 11 delle legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e'
inserito il seguente:
    «Art.  11-bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi
provinciali). - 1. Il termine previsto dall'Art. 13, comma 1, lettera
b),  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' esteso fino
alla notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle
sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate
attivita'  amministrative  di  accertamento  delle quali l'autore o i
soggetti  solidalmente  obbligati abbiano comunque ricevuto notifica.
In  nessun  caso  il  ricevimento  di  avviso  bonario  che invita il
contribuente all'adempimento anche tardivo costituisce causa ostativa
al ravvedimento.
    2.  In  caso  di violazione delle norme tributarie provinciali si
applica  la definizione agevolata disciplinata dall'Art. 16, comma 3,
e dall'Art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
    3.    L'accertamento   dei   tributi   provinciali;   l'atto   di
contestazione  e  l'iscrizione  a ruolo emessa ai sensi dell'Art. 17,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  472  del 1997 devono essere
notificati  a  pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione.
    4.  I  commi  1  e  3  si applicano solo alle violazioni di norme
tributarie commesse dopo il 31 dicembre 2002 e relative:
      a) alla  tassa automobilistica provinciale prevista dall'Art. 4
della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
      b) all'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, di
iscrizione  e  di  annotazione  dei  veicoli  richieste  al  pubblico
registro   automobilistico,   prevista   dall'Art.   5   della  legge
provinciale n. 10 del 1998;
      c) al  tributo  di  cui  all'Art.  38  della  legge provinciale
7 luglio 1997, n. 10;
      d) all'addizionale   provinciale  all'imposta  sul  consumo  di
energia elettrica, prevista dall'Art. 6 del decreto-legge 28 novembre
1988,  n.  511,  convertito  con modificazioni dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20;
      e)  alla  tassa  per  l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche
prevista  dall'Art.  38  del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507   «Revisione   ed  armonizzazione  dell'immposta  comunale  sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonche'  della  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'Art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale (artt. 1 - 57)».
    5.  Con  riferimento  alle  violazioni  consistenti nell'omesso o
insufficiente  o  ritardato  pagamento di tributi commesse negli anni
1999,  2000,  2001  e 2002, relative ai tributi indicati dal comma 4,
lettere c), d) ed e), i contribuenti possono regolarizzare la propria
posizione  versando,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento di un
avviso   bonario,  l'importo  del  tributo,  degli  interessi,  della
sanzione  in  misura  pari  ad  un quarto del minimo e delle spese di
spedizione.  Il  presente comma si applica alle violazioni non ancora
contestate  o  per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata
alla data di entrata in vigore di quest'articolo.
    6.  Con  regolamento  possono  essere  definite  le  modalita' di
applicazione di quest'articolo».
    3.  Il comma 3 dell'Art. 6 della legge provinciale 22 marzo 2001,
n. 3, in materia di imposte e tributi provinciali, e' abrogato.
    4.  Il  comma  23  dell'Art.  38 della legge provinciale 7 luglio
1997, n. 10 Art. come modificato dall'Art. 46 della legge provinciale
20 marzo  2000,  n. 3, in materia di tributo speciale per il deposito
in  discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifluti solidi,
e' abrogato.
    5.    Alla    copertura    delle    minori    entrate   derivanti
dall'applicazione  di quest'articolo si provvede secondo le modalita'
indicate nell'allegata tabella D.