(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 31 dicembre 2002) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni delle leggi provinciali 20 marzo 2000, n. 3, 22 marzo 2001, n. 3 e 7 luglio 1997, n. 10, in materia di tributi provinciali 1. Il comma 5 dell'Art. 11 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e' sostituito dal seguente: «5. Per l'accertamento e per la liquidazione dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica il fabbricante deve inviare copia della dichiarazione di consumo al servizio provinciale competente in materia di tributi, secondo le modalita' ed entro i termini previsti dall'Art. 55 del decreto legislativo n. 504 del 1995. Il mancato inoltro della dichiarazione a seguito di sollecito dell'amministrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995.». 2. Dopo l'Art. 11 delle legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, e' inserito il seguente: «Art. 11-bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali). - 1. Il termine previsto dall'Art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' esteso fino alla notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. In nessun caso il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo costituisce causa ostativa al ravvedimento. 2. In caso di violazione delle norme tributarie provinciali si applica la definizione agevolata disciplinata dall'Art. 16, comma 3, e dall'Art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997. 3. L'accertamento dei tributi provinciali; l'atto di contestazione e l'iscrizione a ruolo emessa ai sensi dell'Art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione. 4. I commi 1 e 3 si applicano solo alle violazioni di norme tributarie commesse dopo il 31 dicembre 2002 e relative: a) alla tassa automobilistica provinciale prevista dall'Art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; b) all'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, prevista dall'Art. 5 della legge provinciale n. 10 del 1998; c) al tributo di cui all'Art. 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10; d) all'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica, prevista dall'Art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20; e) alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall'Art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 «Revisione ed armonizzazione dell'immposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'Art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (artt. 1 - 57)». 5. Con riferimento alle violazioni consistenti nell'omesso o insufficiente o ritardato pagamento di tributi commesse negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, relative ai tributi indicati dal comma 4, lettere c), d) ed e), i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione versando, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso bonario, l'importo del tributo, degli interessi, della sanzione in misura pari ad un quarto del minimo e delle spese di spedizione. Il presente comma si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore di quest'articolo. 6. Con regolamento possono essere definite le modalita' di applicazione di quest'articolo». 3. Il comma 3 dell'Art. 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di imposte e tributi provinciali, e' abrogato. 4. Il comma 23 dell'Art. 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 Art. come modificato dall'Art. 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifluti solidi, e' abrogato. 5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalita' indicate nell'allegata tabella D.