(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 19 del 29 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1, Ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 [Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", da ultimo modificato dall'Art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), i comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le comunita' montane, intervengono mediante la concessione di provvidenze economiche in favore di soggetti nefropatici cronici e trapiantati, al fine di prevenire e rimuovere le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di disagio o di emarginazione. 2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'Art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le funzioni di cui al comma 1, sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di assistenza economica.