(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
           Regione Valle D'Aosta n. 19 del 29 aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1, Ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1
(Individuazione  delle  funzioni  amministrative  di competenza della
Regione,  ai  sensi  dell'Art.  7,  comma  1,  della  legge regionale
7 dicembre 1998, n. 54 [Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", da
ultimo  modificato  dall'Art.  15,  comma  1,  della  legge regionale
16 agosto  2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di
funzioni  amministrative agli enti locali), i comuni, singolarmente o
in  forma  associata  attraverso  le  comunita' montane, intervengono
mediante  la  concessione  di  provvidenze  economiche  in  favore di
soggetti  nefropatici  cronici  e trapiantati, al fine di prevenire e
rimuovere   le  cause  di  ordine  economico  che  possono  provocare
situazioni di disagio o di emarginazione.
    2.  Nelle  more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'Art.
11  della  legge  regionale  7 dicembre  1998,  n.  54 (Sistema delle
autonomie  in  Valle  d'Aosta),  le  funzioni di cui al comma 1, sono
esercitate  dalla  Regione  per  il tramite della struttura regionale
competente in materia di assistenza economica.