(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 13 del 24 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Alle aziende zootecniche le cui produzioni non sono ritenute idonee al consumo dalle competenti autorita' sanitarie per presenza di residui indesiderati costituiti da diossine o da sostanze radioattive, oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa, sono corrisposti equi indennizzi a condizione che: a) le produzioni contaminate e, ove necessario, le carcasse degli animali abbattuti siano distrutte sotto il controllo delle competenti autorita'; b) le aziende indennizzate si impegnino formalmente a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni formulate dalle competenti autorita' atte ad evitare il reiterarsi delle contaminazioni. 2. La giunta regionale adotta un piano di risanamento ambientale nelle aree oggetto delle emergenze zootecniche.