(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 8 del 28 aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modiflche all'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998
    1.  Il comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 2 ottobre 1998,
n.  30  (Disciplina  regionale  del  trasporto  pubblico  regionale e
locale) e' sostituito dal seguente:
      «1.  La  presente  legge disciplina in modo organico il sistema
del  trasporto  pubblico  regionale  e locale con qualunque modalita'
esercitato  nel  rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.   3   (Modifiche   al   Titolo   V   della   seconda  parte  della
Costituzione).».
    2.  Dopo  il comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale n. 30 del
1998, e' aggiunto il seguente comma 1-bis:
      «1-bis.   La  Regione  persegue  il  contenimento  dei  consumi
energetici,  la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la
salvaguardia  dell'inquinamento  atmosferico  anche  a  tutela  della
salute  dei  cittadini,  in  armonia  con  i  principi  sanciti e gli
obiettivi  di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie
in  materia,  nonche'  con  gli  impegni internazionali assunti dallo
Stato italiano.».
    3. All'alinea del comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale n. 30
del 1998 le parole: «orienta la propria attivita' al» sono sostituite
dalle parole: «a tal fine opera con il».
    4.  Il  comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998,
e' soppresso.