(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 8 del 28 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modiflche all'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998 1. Il comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) e' sostituito dal seguente: «1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalita' esercitato nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione).». 2. Dopo il comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998, e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia, nonche' con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.». 3. All'alinea del comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole: «orienta la propria attivita' al» sono sostituite dalle parole: «a tal fine opera con il». 4. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998, e' soppresso.