(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 71 del 15 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all'Art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti ammnistrativi e dell'uniformita' nel trattamento degli utenti, nonche' il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilita' dello sviluppo economico e sociale. 3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'Art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, restano ferme le disposizioni statali in materia.