(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       71 del 15 maggio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La  presente  legge  detta  una prima disciplina regionale per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto
e  di motorizzazione civile di cui all'Art. 105, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    2. La  presente  legge persegue l'obiettivo della semplificazione
dei  procedimenti  ammnistrativi  e  dell'uniformita' nel trattamento
degli  utenti,  nonche'  il  miglioramento della qualificazione degli
operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale
e  della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di
sicurezza  generale  e  di  sostenibilita' dello sviluppo economico e
sociale.
    3. Per  quanto  non diversamente disposto dalla presente legge in
merito  all'esercizio  delle  funzioni amministrative di cui all'Art.
105,  comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, restano ferme
le disposizioni statali in materia.