(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Applicazione del regime di deroga previsto dall'Art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE. Finalita' 1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'Art. 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 3 e 4, e nell'Art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e nell'Art. 9 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, vengono attuati nella Regione Friuli-Venezia Giulia secondo le disposizioni della presente legge.