(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Applicazione   del  regime  di  deroga  previsto  dall'Art.  9  della
                 direttiva n. 79/409/CEE. Finalita'

    1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui
all'Art. 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE del
Consiglio  del  2  aprile  1979  concernente  la  conservazione degli
uccelli  selvatici,  da  attuarsi  nell'ambito  di applicazione delle
disposizioni  contenute nell'Art. 1, commi 3 e 4, e nell'Art. 9 della
legge  11  febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica  omeoterma e per il prelievo venatorio) e nell'Art. 9 della
convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica  e
dell'ambiente  naturale  in  Europa,  firmata a Berna il 19 settembre
1979,  ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, vengono
attuati  nella  Regione Friuli-Venezia Giulia secondo le disposizioni
della presente legge.