(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la  legge  regionale  22 aprile  2002,  n.  12 concernente
«Disciplina organica dell'artigianato»;
    Visto  in  particolare  l'art. 72 della citata legge regionale ai
sensi  del  quale  l'amministrazione  regionale  approva gli statuti,
autorizza  l'esercizio  dell'attivita'  ed  assegna finanziamenti per
l'attivita'  di  primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle
imprese   artigiane,   secondo   criteri   e  modalita'  fissati  con
regolamento;
    Visto inoltre l'art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del
quale  con Regolamento d'esecuzione sono state stabilite le misure di
aiuto  e i criteri e le modalita' d'intervento relativi, tra l'altro,
agli incentivi previsti dall'art. 72;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso»;
    Ritenuto  necessario  disciplinare i suddetti criteri e modalita'
nella forma regolamentare;
    Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 467 del
27 febbraio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato il «Regolamento concernente modalita' e criteri per
l'approvazione  degli  Statuti,  per  l'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'   e  per  il  finanziamento  dell'attivita'  di  primo
impianto  dei  centri  di assistenza tecnica alle imprese artigiane»,
nel  testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 20 marzo 2003
                                TONDO