(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Visto in particolare l'art. 72 della citata legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale approva gli statuti, autorizza l'esercizio dell'attivita' ed assegna finanziamenti per l'attivita' di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, secondo criteri e modalita' fissati con regolamento; Visto inoltre l'art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con Regolamento d'esecuzione sono state stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalita' d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 72; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»; Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 467 del 27 febbraio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente modalita' e criteri per l'approvazione degli Statuti, per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e per il finanziamento dell'attivita' di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 marzo 2003 TONDO