(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista  la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, che istituisce
i  comprensori  montani del Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare,
l'art. 4 che ne individua il numero ed il rispettivo territorio;
    Visto,  l'allegato A alla succitata legge regionale 33/2002, che,
ai  sensi di quanto disposto dall'art. 2 della medesima, suddivide il
territorio montano in cinque zone omogenee, secondo criteri di unita'
territoriale economica e sociale;
    Visto, l'art. 2, comma 1 della legge regionale 28 agosto 2001, n.
18,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  1  della legge regionale
15/2002  e,  da  ultimo,  dall'art. 29, comma 1 della succitata legge
regionale  33/2002, che fissa la data di soppressione delle comunita'
montane al 1° aprile 2003;
    Visto,  altresi',  l'art.  30  della legge regionale 33/2002, che
disciplina  la  successione  alle  comunita'  montane  da  parte  dei
comprensori  montani  nell'esercizio  delle funzioni amministrative e
determina  il trasferimento del personale e dei rapporti patrimoniali
degli enti soppresi;
    Visto,   inoltre,  il  successivo  art.  32  della  citata  legge
regionale  33/2002. che prevede e disciplina il passaggio di funzioni
amministrative  della  comunita'  montana  del  Carso  a favore delle
province di Gorizia e Trieste;
    Considerato  pertanto  che  i  predetti  comprensori  montani,  a
decorrere    dal    1° aprile   2003,   eserciteranno   le   funzioni
amministrative  gia' attribuite alle comunita' montanele quali a loro
volta  cesseranno,  con  la  loro  attuale gestione commissariale, il
31 marzo 2003;
    Rilevato   pertanto   che   il   presente  provvedimento  pone  i
comprensori  montani,  enti  locali  territoriali  istituiti  per  la
valorizzazione  delle  zone  montane,  nelle condizioni essenziali di
operativita' e dunque esso possiede le caratteristiche di necessita',
indifferibilita' ed urgenza;
    Visto  l'art.  3, comma 10 della legge regionale 29 gennaio 2003,
n.  1,  che  individua,  a  favore  dei  comprensori  montani e delle
anzidette province di Trieste e Gorizia:
      a) un fondo di 6.230.965,50 euro;
      b) un fondo di 60.646,50 euro;
      c) un fondo di 111.472,65 euro.
    Evidenziato che, secondo quanto previsto dall'anzidetto comma 10,
dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  1/2003,  i tre fondi sopra
richiamati  saranno  attribuiti  secondo criteri e modalita' definiti
con regolamento;
    Ritenuto,    pertanto,   di   dover   procedere   senza   ritardo
all'individuazione  dei  criteri e delle modalita' per l'assegnazione
dei  fondi  di  cui  all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c), della
legge  regionale n. 1/2003, avuto riguardo, in particolare, alle zone
omogenee di rispettiva competenza;
    Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;
    Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 611 del 18
marzo 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il «Regolamento di definizione dei criteri e delle
modalita'  per  l'assegnazione  a'  favore  dei comprensori montani e
delle  province  di  Trieste  e  Gorizia dei fondi di cui all'art. 3,
comma  10, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003,
n.  1»,  nel  testo  allegato  al  presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e' farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 marzo 2003
                                TONDO