(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, che istituisce i comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare, l'art. 4 che ne individua il numero ed il rispettivo territorio; Visto, l'allegato A alla succitata legge regionale 33/2002, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della medesima, suddivide il territorio montano in cinque zone omogenee, secondo criteri di unita' territoriale economica e sociale; Visto, l'art. 2, comma 1 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 15/2002 e, da ultimo, dall'art. 29, comma 1 della succitata legge regionale 33/2002, che fissa la data di soppressione delle comunita' montane al 1° aprile 2003; Visto, altresi', l'art. 30 della legge regionale 33/2002, che disciplina la successione alle comunita' montane da parte dei comprensori montani nell'esercizio delle funzioni amministrative e determina il trasferimento del personale e dei rapporti patrimoniali degli enti soppresi; Visto, inoltre, il successivo art. 32 della citata legge regionale 33/2002. che prevede e disciplina il passaggio di funzioni amministrative della comunita' montana del Carso a favore delle province di Gorizia e Trieste; Considerato pertanto che i predetti comprensori montani, a decorrere dal 1° aprile 2003, eserciteranno le funzioni amministrative gia' attribuite alle comunita' montanele quali a loro volta cesseranno, con la loro attuale gestione commissariale, il 31 marzo 2003; Rilevato pertanto che il presente provvedimento pone i comprensori montani, enti locali territoriali istituiti per la valorizzazione delle zone montane, nelle condizioni essenziali di operativita' e dunque esso possiede le caratteristiche di necessita', indifferibilita' ed urgenza; Visto l'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che individua, a favore dei comprensori montani e delle anzidette province di Trieste e Gorizia: a) un fondo di 6.230.965,50 euro; b) un fondo di 60.646,50 euro; c) un fondo di 111.472,65 euro. Evidenziato che, secondo quanto previsto dall'anzidetto comma 10, dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2003, i tre fondi sopra richiamati saranno attribuiti secondo criteri e modalita' definiti con regolamento; Ritenuto, pertanto, di dover procedere senza ritardo all'individuazione dei criteri e delle modalita' per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 1/2003, avuto riguardo, in particolare, alle zone omogenee di rispettiva competenza; Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 611 del 18 marzo 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento di definizione dei criteri e delle modalita' per l'assegnazione a' favore dei comprensori montani e delle province di Trieste e Gorizia dei fondi di cui all'art. 3, comma 10, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e' farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 28 marzo 2003 TONDO