(Pubblicata nel suppl. strord. n. 3 al Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 30 aprile 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Al  fine  di  garantire la qualita' dello sviluppo sociale ed
economico  della  comunita'  regionale  e  qualificare  il territorio
regionale   quale  area  caratterizzata  dal  piu'  alto  livello  di
innovazione   tecnologica,   la   Regione   promuove   una   politica
dell'innovazione  tecnologica  fondata su processi di concertazione e
di trasferimento delle conoscenze con le imprese, i centri di ricerca
e di innovazione tecnologica e la societa' civile.
    2. L'azione regionale e' in particolare orientata a:
      a) promuovere   un   ambiente   favorevole   all'innovazione  e
all'assimilazione  delle  tecnologie  da  parte  delle  imprese e del
settore  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  anche  attraverso  la
diffusione  e utilizzazione efficace dei risultati delle attivita' di
ricerca;
      b) favorire  l'inserimento  del sistema produttivo regionale in
uno  spazio  internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e
delle conoscenze;
      c) avviare e sostenere la creazione di un sistema integrato tra
ricerca, formazione e innovazione;
      d) incentivare  la  collaborazione  tra  imprese,  universita',
centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;
      e) rafforzare    la    trasmissione    della    conoscenza    e
dell'informazione per i servizi di pubblica utilita' alla persona nei
settori della sanita', assistenza e istruzione;
      f) promuovere  realta' imprenditoriali innovative e la crescita
dimensionale delle imprese.