(Pubblicata nel suppl. strord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 30 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di garantire la qualita' dello sviluppo sociale ed economico della comunita' regionale e qualificare il territorio regionale quale area caratterizzata dal piu' alto livello di innovazione tecnologica, la Regione promuove una politica dell'innovazione tecnologica fondata su processi di concertazione e di trasferimento delle conoscenze con le imprese, i centri di ricerca e di innovazione tecnologica e la societa' civile. 2. L'azione regionale e' in particolare orientata a: a) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese e del settore dei servizi di pubblica utilita', anche attraverso la diffusione e utilizzazione efficace dei risultati delle attivita' di ricerca; b) favorire l'inserimento del sistema produttivo regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze; c) avviare e sostenere la creazione di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione; d) incentivare la collaborazione tra imprese, universita', centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario; e) rafforzare la trasmissione della conoscenza e dell'informazione per i servizi di pubblica utilita' alla persona nei settori della sanita', assistenza e istruzione; f) promuovere realta' imprenditoriali innovative e la crescita dimensionale delle imprese.