(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 45 del 6 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di incentivare la predisposizione da parte dei comuni di misure di sicurezza stradale, la Regione del Veneto disciplina con la presente legge la concessione di contributi a fondo perduto ai comuni per la realizzazione di opere idonee a garantire la effettiva riduzione della velocita' dei veicoli in prossimita' di scuole di ogni ordine e grado e per la semaforizzazione degli attraversamenti pedonali.