(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 45 del
                           6 maggio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Al fine di incentivare la predisposizione da parte dei comuni
di misure di sicurezza stradale, la Regione del Veneto disciplina con
la  presente  legge  la  concessione di contributi a fondo perduto ai
comuni  per la realizzazione di opere idonee a garantire la effettiva
riduzione  della  velocita'  dei  veicoli in prossimita' di scuole di
ogni  ordine  e grado e per la semaforizzazione degli attraversamenti
pedonali.