(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'Art. 19 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante «legge urbanistica provinciale», e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. In caso d'individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi e di nuove aree per opere e impianti d'interesse pubblico il sindaco, qualora venga interessato verde agricolo, deve sentire al riguardo anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, integrata da un funzionario dell'amministrazione provinciale addetto a un ufficio distrettuale dell'agricoltura o delle foreste, per un parere sull'osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unita' produttive di cui al comma 3 dell'Art. 15, in armonia con l'osservanza delle altre direttive indicate nella presente legge e nella legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa.».