(Pubblicata  nel  suppl.  n.  3 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 15 del 15 aprile 2003)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma  2  dell'Art.  19 della legge provinciale 11 agosto
1997,  n.  13,  recante «legge urbanistica provinciale», e successive
modifiche, e' cosi' sostituito:
    «2.  In  caso  d'individuazione  di  nuove  zone per insediamenti
residenziali  o  produttivi  e  di  nuove  aree  per opere e impianti
d'interesse  pubblico  il  sindaco,  qualora  venga interessato verde
agricolo,  deve sentire al riguardo anche il parere della commissione
locale   per   i   masi   chiusi,   integrata   da   un   funzionario
dell'amministrazione  provinciale  addetto  a un ufficio distrettuale
dell'agricoltura o delle foreste, per un parere sull'osservanza delle
direttive  concernenti  il  razionale  sfruttamento  del  suolo  e la
conservazione  o  ricostituzione  delle  unita'  produttive di cui al
comma  3  dell'Art.  15,  in  armonia  con  l'osservanza  delle altre
direttive  indicate nella presente legge e nella legge provinciale di
riforma dell'edilizia abitativa.».