(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 29 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto il decreto del presidente provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), come da ultimo modificato dal decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg., e in particolare il capo III concernente «Impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva», nonche' gli articoli 15 e 16; Visto l'Art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000, recante la disciplina del catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici; Visto l'Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato e integrato dall'Art. 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 616 di data 21 marzo 2003, avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10"»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modificazione dell'Art. 8-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. 1. All'Art. 8-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., come introdotto dall'Art. 6 del decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg., nel primo periodo del comma 4, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 luglio 2003».