(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 20 del 14 maggio 2003)

                     IL PESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  il  decreto  legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo
Stato  ha  trasferito  alla  Regione  i  beni appartenenti al demanio
idrico  e  le  funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del
suolo;
    Vista  la  legge  regionale  3 luglio  2002, n. 16, con la quale,
nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro
disciplinato  in  maniera organica la gestione del demanio idrico sia
dal  punto  di  vista  tecnico  che  organizzativo,  individuando  in
dettaglio  le  funzioni  trasferite,  tra le quali sono ricomprese le
concessioni  in  via  amministrativa  di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze  dei  laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di
aree fluviali;
    Visto il comma 1 dell'Art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il
quale   dispone   che  l'amministrazione  regionale  adotta  apposito
regolamento  per  la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni
da   applicare  alle  concessioni  demaniali  e  alle  utilizzazioni,
comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;
    Ritenuto,  allo  scopo,  di  determinare il canone di concessione
relativo  ai  beni demaniali in parola, con riferimento alle seguenti
categorie di utilizzi:
      a) Estrazione materiale litoide: materiale eterogeneo e inerti;
      b) Attraversamenti:
        aerei  (manufatti  edilizi, impianti sospesi a fune, condotte
ed elettrodotti);
        sub alveo (condotte, tombinature);
        transiti (strade, rampe e guadi);
      c) Occupazioni:
        agricole (colture varie, sfalcio e impianti ittiogenici);
        attivita'  turistico  commerciali  (chioschi,  manifestazioni
culturali, area scoperta);
        deposito materiali e/o attrezzature;
        a vario titolo a fini privati;
        attivita' produttive ed industriali;
      d) Usi diversi - interventi singoli:
        attracchi;
        posa  strutture fisse (tralicci, pali, cartelli pubblicitari,
apparecchiature fisse);
        scarico acque;
      e) Utilizzi particolari: manifestazioni sportive;
      f) Derivazioni   d'acqua:   uso  irriguo,  consumo  umano,  uso
industriale,  pescicoltura,  uso  idroelettrico  e  forza  motrice ed
igienico e assimilati.
      g) Taglio legname:
        legname da opera;
        legna da ardere e fascin;
      h) utilizzi  di  aree  nella  laguna  di  Marano  e Grado e vie
navigabili:
        turistico ricreative;
        nautica da diporto;
        altri casi.
    Vista   la  relazione  prodotta  dal  competente  servizio  della
consulenza  tecnica della direzione regionale degli affari finanziari
e  del  patrimonio, n. 5321/CT del 6 marzo 2003, con la quale vengono
individuati  i  canoni  congrui  in  riferimento  alle  categorie  di
utilizzi piu' sopra individuate;
    Ritenuto altresi' di prevedere:
      la  revisione biennale dei canoni, da adottare con la procedura
di  cui al comma 1 dell'Art. 57 della legge regionale n. 16/2002, con
l'applicazione   in   sede   di   revisione   biennale,  qualora  non
diversamente  previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla
variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo biennio;
      l'applicazione,  nei casi di esecuzione di lavori, dei medesimi
canoni  previsti  dal  tariffario  per le corrispondenti tipologie di
intervento   da   realizzare,  rapportati  all'effettivo  periodo  di
occupazione del bene demaniale;
      il   non   assoggettamento   al   pagamento   dei   canoni  per
l'occupazione  di  aree  demaniali  da  parte  di privati finalizzata
all'esecuzione  di  lavori  di  ripristino o protezione spondale o di
recupero ambientale;
      per  le  tipologie  concessorie non ricomprese tra quelle sopra
elencate  o per atti concessori riferiti a beni aventi piu' tipologie
di utilizzo, il ricorso alla determinazione del canone mediante stima
diretta da parte del competente organo tecnico regionale;
    Valutato   che  l'adozione  dell'allegato  regolamento  si  rende
urgente  ed  indifferibile  per consentire la puntuale attuazione del
disposto  legislativo  del  citato  Art.  57 della legge regionale n.
16/2002  e  per  quantificare i canoni concessori applicabili ai beni
demaniali  di cui trattasi, presupposto necessario sia per addivenire
alla  regolarizzazione  delle  pratiche trasferite dallo Stato finora
soggette  alla  corresponsione  di  un  canone  ricognitivo,  sia per
consentire  il  rilascio  delle  nuove  concessioni in relazione alle
quali  risultano  gia'  pervenute agli uffici regionali numerosissime
istanze;
    Vista la legge regionale n. 16/2002;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1039 del
17 aprile 2003;
                              Decreta:
      E'  approvato  il «Regolamento per la determinazione dei canoni
da   applicare  alle  concessioni  demaniali  e  alle  utilizzazioni,
comunque  denominate,  di  beni  demaniali e di acque pubbliche della
Regione»,  nel  testo  allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 aprile 2003
                                TONDO