(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 2003) IL PESIDENTE DELLA REGIONE Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo; Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali; Visto il comma 1 dell'Art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'amministrazione regionale adotta apposito regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche; Ritenuto, allo scopo, di determinare il canone di concessione relativo ai beni demaniali in parola, con riferimento alle seguenti categorie di utilizzi: a) Estrazione materiale litoide: materiale eterogeneo e inerti; b) Attraversamenti: aerei (manufatti edilizi, impianti sospesi a fune, condotte ed elettrodotti); sub alveo (condotte, tombinature); transiti (strade, rampe e guadi); c) Occupazioni: agricole (colture varie, sfalcio e impianti ittiogenici); attivita' turistico commerciali (chioschi, manifestazioni culturali, area scoperta); deposito materiali e/o attrezzature; a vario titolo a fini privati; attivita' produttive ed industriali; d) Usi diversi - interventi singoli: attracchi; posa strutture fisse (tralicci, pali, cartelli pubblicitari, apparecchiature fisse); scarico acque; e) Utilizzi particolari: manifestazioni sportive; f) Derivazioni d'acqua: uso irriguo, consumo umano, uso industriale, pescicoltura, uso idroelettrico e forza motrice ed igienico e assimilati. g) Taglio legname: legname da opera; legna da ardere e fascin; h) utilizzi di aree nella laguna di Marano e Grado e vie navigabili: turistico ricreative; nautica da diporto; altri casi. Vista la relazione prodotta dal competente servizio della consulenza tecnica della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, n. 5321/CT del 6 marzo 2003, con la quale vengono individuati i canoni congrui in riferimento alle categorie di utilizzi piu' sopra individuate; Ritenuto altresi' di prevedere: la revisione biennale dei canoni, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'Art. 57 della legge regionale n. 16/2002, con l'applicazione in sede di revisione biennale, qualora non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo biennio; l'applicazione, nei casi di esecuzione di lavori, dei medesimi canoni previsti dal tariffario per le corrispondenti tipologie di intervento da realizzare, rapportati all'effettivo periodo di occupazione del bene demaniale; il non assoggettamento al pagamento dei canoni per l'occupazione di aree demaniali da parte di privati finalizzata all'esecuzione di lavori di ripristino o protezione spondale o di recupero ambientale; per le tipologie concessorie non ricomprese tra quelle sopra elencate o per atti concessori riferiti a beni aventi piu' tipologie di utilizzo, il ricorso alla determinazione del canone mediante stima diretta da parte del competente organo tecnico regionale; Valutato che l'adozione dell'allegato regolamento si rende urgente ed indifferibile per consentire la puntuale attuazione del disposto legislativo del citato Art. 57 della legge regionale n. 16/2002 e per quantificare i canoni concessori applicabili ai beni demaniali di cui trattasi, presupposto necessario sia per addivenire alla regolarizzazione delle pratiche trasferite dallo Stato finora soggette alla corresponsione di un canone ricognitivo, sia per consentire il rilascio delle nuove concessioni in relazione alle quali risultano gia' pervenute agli uffici regionali numerosissime istanze; Vista la legge regionale n. 16/2002; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1039 del 17 aprile 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 aprile 2003 TONDO