(Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di strade e autostrade regionali 1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'Art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Manutenzione della rete viaria). - 1. La Regione promuove il conseguimento di condizioni di efficienza e sicurezza della rete viaria di interesse regionale attraverso la definizione di standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d'arte, da adottarsi sia in sede di progettazione che di gestione delle opere. 2. La Regione definisce appositi accordi con le province ed i comuni per la manutenzione ordinaria della rete viaria al fine di conseguire un piu' elevato livello di prestazioni della rete; anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale, sentite le province e la competente commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti competenti sono tenuti ad uniformarsi. 4. Gli standard minimi di cui al comma 3 definiscono i livelli di qualita' minimi da assicurarsi, nonche' le tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale, cosi' come definita sulla base della classificazione di cui all'Art. 3. 5. Le province e i comuni, anche su proposta della giunta regionale, possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.»; b) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente Art. 5-bis: «Art. 5-bis (Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade). - 1. Con regolamento della giunta regionale sono indicate le norme che definiscono le caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione di nuovi tronchi viari e per l'adeguamento di tronchi viari esistenti, ricadenti nel territorio lombardo, nonche' le modalita' per la concessione di deroghe alle suddette norme in caso di sussistenza di vincoli fisici, geomorfologici, paesistici, archeologici o insediativi che ne limitino il rispetto. In tali casi, contestualmente al rilascio della deroga, devono essere definiti gli interventi e le soluzioni atti a garantire la sicurezza della circolazione. 2. La competenza al rilascio delle deroghe di cui al comma 1 e' della Regione relativamente alle autostrade regionali, alle tratte stradali che interessino piu' province ed ai raccordi alla rete autostradale, degli enti proprietari delle strade nei restanti casi. 3. Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma 1 si applicano, anche al fine del rilascio delle deroghe di cui ai commi 1 e 2, le norme funzionali e geometriche approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).»; c) l'Art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Definizione di autostrade regionali). - 1. Si definiscono autostrade regionali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 del decreto legislativo n. 112/1998, nonche' in attuazione della potesta' legislativa riconosciuta alla Regione in materia di lavori pubblici dal titolo V della parte II della Costituzione, le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche: a) sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalita' del tracciato; b) assolvimento di richieste di mobilita' prevalentemente originate o destinate nel territorio della Lombardia; c) due o piu' corsie per senso di marcia e corsie di emergenza. 2. Hanno altresi' carattere regionale, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre regioni.»; d) dopo il comma 1 dell'art. 17 (Pubblicita' stradale) e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. I criteri di cui al comma 1 hanno carattere vincolante nei confronti degli enti proprietari di strade e si applicano all'intera rete stradale extraurbana della Lombardia, ivi comprese le tratte stradali a carattere statale o provinciale in attraversamento di centri abitati, ancorche' declassificate.». 2. La Regione anticipa con risorse proprie la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilita' viaria al nuovo polo esterno della fiera di Milano, a valere sui fondi allo scopo destinati dallo Stato. L'erogazione a favore dei soggetti attuatori degli interventi e' regolata da appositi atti convenzionali.