(Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
      Disposizioni in materia di strade e autostrade regionali

    1.  Alla  legge  regionale  4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e
sviluppo  della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) l'Art. 4 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  4  (Manutenzione  della  rete  viaria).  - 1. La Regione
promuove  il  conseguimento  di  condizioni di efficienza e sicurezza
della rete viaria di interesse regionale attraverso la definizione di
standard  prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle
loro  pertinenze  ed  opere  d'arte,  da  adottarsi  sia  in  sede di
progettazione che di gestione delle opere.
    2.  La  Regione  definisce  appositi accordi con le province ed i
comuni  per  la  manutenzione  ordinaria della rete viaria al fine di
conseguire  un  piu' elevato livello di prestazioni della rete; anche
in  termini  di  riduzione  delle  condizioni di rischio di incidenti
stradali.
    3.  Per  le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale,
sentite   le   province   e  la  competente  commissione  consiliare,
stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli
enti competenti sono tenuti ad uniformarsi.
    4. Gli standard minimi di cui al comma 3 definiscono i livelli di
qualita'  minimi  da  assicurarsi, nonche' le tipologie ed i cicli di
manutenzione  programmata,  specifici per ogni classe stradale, cosi'
come definita sulla base della classificazione di cui all'Art. 3.
    5.  Le  province  e  i  comuni,  anche  su  proposta della giunta
regionale,  possono  stipulare  tra  loro  convenzioni  finalizzate a
conseguire  livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di
specifiche  tratte  stradali  e  delle  relative  pertinenze ed opere
d'arte.»;
      b) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente Art. 5-bis:
      «Art.  5-bis (Norme funzionali e geometriche per la costruzione
di strade). - 1. Con regolamento della giunta regionale sono indicate
le  norme che definiscono le caratteristiche funzionali e geometriche
per  la  costruzione  di  nuovi  tronchi viari e per l'adeguamento di
tronchi  viari  esistenti, ricadenti nel territorio lombardo, nonche'
le  modalita'  per  la  concessione di deroghe alle suddette norme in
caso  di  sussistenza  di vincoli fisici, geomorfologici, paesistici,
archeologici o insediativi che ne limitino il rispetto. In tali casi,
contestualmente  al rilascio della deroga, devono essere definiti gli
interventi  e  le  soluzioni  atti  a  garantire  la  sicurezza della
circolazione.
    2.  La  competenza al rilascio delle deroghe di cui al comma 1 e'
della  Regione  relativamente  alle autostrade regionali, alle tratte
stradali  che  interessino  piu'  province  ed  ai raccordi alla rete
autostradale, degli enti proprietari delle strade nei restanti casi.
    3.  Fino  all'entrata  in vigore delle norme di cui al comma 1 si
applicano, anche al fine del rilascio delle deroghe di cui ai commi 1
e  2,  le  norme  funzionali  e geometriche approvate con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti del 5 novembre 2001
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).»;
      c) l'Art. 6 e' sostituito dal seguente:
      «Art.   6   (Definizione  di  autostrade  regionali).  -  1. Si
definiscono   autostrade  regionali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'Art.   2   del  decreto  legislativo  n.  112/1998,  nonche'  in
attuazione  della  potesta'  legislativa riconosciuta alla Regione in
materia  di  lavori  pubblici  dal  titolo  V  della  parte  II della
Costituzione, le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche:
        a) sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio
della  Lombardia,  ivi  compreso  il  raccordo  ai  confini regionali
qualora concorrente alla funzionalita' del tracciato;
        b) assolvimento  di  richieste  di  mobilita' prevalentemente
originate o destinate nel territorio della Lombardia;
        c) due  o  piu'  corsie  per  senso  di  marcia  e  corsie di
emergenza.
    2. Hanno altresi' carattere regionale, ai sensi e per gli effetti
della   presente   legge,   le  tratte  autostradali  che  raccordano
autostrade  regionali  alla  rete  nazionale  ed  alla  rete di altre
regioni.»;
      d) dopo  il  comma  1  dell'art.  17  (Pubblicita' stradale) e'
aggiunto il seguente comma 1-bis:
      «1-bis. I  criteri di cui al comma 1 hanno carattere vincolante
nei  confronti  degli  enti  proprietari  di  strade  e  si applicano
all'intera rete stradale extraurbana della Lombardia, ivi comprese le
tratte  stradali a carattere statale o provinciale in attraversamento
di centri abitati, ancorche' declassificate.».
    2. La Regione anticipa con risorse proprie la realizzazione degli
interventi  relativi  all'accessibilita' viaria al nuovo polo esterno
della  fiera di Milano, a valere sui fondi allo scopo destinati dallo
Stato.  L'erogazione a favore dei soggetti attuatori degli interventi
e' regolata da appositi atti convenzionali.