(Pubblicato nel 1° supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 19 del 6 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana la seguente legge: Art. 1. 1. I punti 1 e 2 della lettera d) del comma 1 dell'Art. 5 del regolamento regionale n. 2/2002 sono cosi' sostituiti: «1) punto di riferimento e' la mezzeria dell'accesso sulla viabilita' pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o statale, piu' vicino ad un impianto esistente, misurato dalla mezzeria del suo accesso sulla viabilita' pubblica principale di scorrimento posto su strada comunale, provinciale o statale, piu' vicino al progettato nuovo impianto, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita. 2) Nel caso di nuovi impianti, progettati nell'ambito di aree di pertinenza ad attivita' commerciali, industriali, artigianali ecc. (anche se dotate di viabilita' interna pubblica o ad uso pubblico), il punto di riferimento per la misurazione delle distanze e' la mezzeria dell'accesso posto sulla strada di connessione, anche se classificata comunale "di arroccamento", dalla viabilita' pubblica principale di scorrimento (statale, provinciale, comunale) alle aree di pertinenza di cui sopra, rispetto, alla mezzeria dell'accesso alla viabilita' pubblica principale di scorrimento, posto su strada comunale, provinciale o, statale, piu' vicino ad un impianto esistente». 2. Dopo il punto 2 della lettera d) del comma 1 dell'Art. 5 del regolamento regionale n. 2/2002 sono aggiunti i seguenti punti 2-bis e 2-ter: «2-bis. Le distanze vanno misurate esclusivamente sulla viabilita' pubblica principale di scorrimento, statale, provinciale, comunale, sul percorso piu'' breve, nel rispetto del codice della strada. Non e' invece da considerare, agli effetti della misurazione delle distanze, la eventuale viabilita' interna alle aree di pertinenza, ancorche' pubblica o di uso pubblico. 2-ter. Le distanze vanno misurate e garantite sia dal progettato nuovo punto vendita a quello esistente sia da quello esistente al nuovo punto vendita con i criteri dei precedenti punti 1, 2, 2-bis». 3. Al comma 7 dell'Art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002 dopo le parole: «o della cessione» sono aggiunte le seguenti parole: «o dall'affitto d'azienda». Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia. Milano, 2 maggio 2003 FORMIGONI (Approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 7/12797 del 28 aprile 2003)