(Pubblicato  nel  1°  supl ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 del 6 maggio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4

    1. Al regolamento regionale 2 aprile 2003, n. 4 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) il comma 2 dell'Art. 1 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell'applicazione
del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti
pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o
della   Regione,   nonche'   quelli  acquisiti  a  qualunque  titolo,
realizzati  o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le
finalita'  sociali  proprie  dell'erp  relative  ai soggetti aventi i
requisiti  per  l'assegnazione  e  la permanenza di cui al successivi
articoli e all'allegato 1.»;
      b) il comma 1 dell'Art. 6 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Il  comune  provvede all'assegnazione degli alloggi di erp
che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio,
compresi  quelli rilasciati dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine
e  ai  corpi  speciali di cui all'Art. 23, mediante bandi pubblici di
durata  semestrale,  con  decorrenza dei termini per la presentazione
delle  domande  rispettivamente  dal  1° gennaio  e  dal 1° luglio di
ciascun anno, come indicato nel seguente schema.

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Bando con decorrenza 1° gennaio e | Bando con decorrenza 1° luglio e
       scadenza 30 giugno:        |      scadenza 31 dicembre:
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Graduatoria con decorrenza        |Graduatoria con decorrenza
1° luglio                         |1° gennaio

      c) il comma 3 dell'Art. 24 e' abrogato;
      d) la  lettera  a) del comma 2 dell'Art. 26 e' sostituita dalla
seguente:
      «a)  in  caso  di  accertamento,  anche  attraverso  il sistema
informatico  regionale, di inesistenza di fabbisogno abitativo di erp
nel comune interessato»;
      e) il comma 1 dell'art, 27 e' sostituito dal seguente:
      «1. Dal 1° novembre 2003 i comuni e le ALER possono accedere al
sito  dell'Unita' organizzativa politiche per la casa della direzione
generale  opere  pubbliche, politiche per la Casa e protezione civile
su   cui  sono  indicate  le  modalita'  operative  e  i  termini  di
realizzazione  e  implementazione,  nonche' dell'utilizzo del sistema
informatico regionale.»;
      f) dopo  il comma 10 dell'Art. 30 e' inserito il seguente comma
10-bis:
      «10-bis.  In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'Art. 24,
il comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di
situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque
se sussistono i requisiti per l'assegnazione, ha facolta' di disporre
il  radicamento  degli  occupanti senza titolo nell'alloggio occupato
prima  del  31 dicembre  2002,  purche'  non  sovradimensionato  come
previsto   al  precedente  Art.  13,  comma  6,  lettera  a),  ovvero
l'assegnazione  di  altro alloggio. L'occupante e' comunque tenuto al
pagamento,  anche  in forma rateale, delle indennita' o altre somme e
delle spese dovute per il periodo di occupazione.».