(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna
                      n. 15 del 20 maggio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  I  commi  1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale 11 ottobre
1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:
    «1.   Sono   soggetti   ad  autorizzazione  comunale  i  seguenti
interventi, previo parere del solo ufficio tecnico comunale:
      a) opere  di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
      b) opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
      c) muri di cinta e cancellate;
      d) aree  destinate  ad  attivita'  sportive  e ricreative senza
creazione di volumetria;
      e) le  opere  costituenti pertinenza ai sensi dell'art. 817 del
codice civile;
      f) revisione   o   installazione  di  impianti  tecnologici  al
servizio  di  edificio  di  attrezzature esistenti e realizzazione di
volumi  tecnici  che  si  rendano indispensabili, sulla base di nuove
disposizioni;
      g) varianti  a  concessioni  edilizie  gia'  rilasciate che non
incidano  sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che non
cambino  la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino
la  sagoma  e  non  violino le eventuali prescrizioni contenute nella
concessione edilizia;
      h) parcheggi  di  pertinenza  nel  sottosuolo  del lotto su cui
insiste il fabbricato;
      i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati
ad attivita' edilizia;
      l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;
      m) le opere oggettivamente precarie e temporanee,
      n) i pergolati e i grigliati:
      o) le  occupazioni  stabili  di  suolo  a  titolo espositivo di
stoccaggio a cielo aperto;
      p) l'installazione   di   palloni   pressostatici  a  carattere
stagionale.
    2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono
opere  urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non
soggette a vincoli.».