(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 15 del 20 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. I commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti: «1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo ufficio tecnico comunale: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) muri di cinta e cancellate; d) aree destinate ad attivita' sportive e ricreative senza creazione di volumetria; e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'art. 817 del codice civile; f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edificio di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; g) varianti a concessioni edilizie gia' rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attivita' edilizia; l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi; m) le opere oggettivamente precarie e temporanee, n) i pergolati e i grigliati: o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto; p) l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale. 2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.».